Ordinanza n. 4167/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza - Sottocommissione per la Visita Medica di Revisione – notificato in data 17.09.2025, senza numero di protocollo, recante la comunicazione di non idoneità della ricorrente all’accertamento dell’idoneità psico-fisica relativa al concorso per l’ammissione di numero 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2025/2026; - di ogni atto ed esso presupposto, consequenziale o, comunque connesso ivi compreso le disposizioni concorsuali del riferito bando (97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2025/2026,) nella parte in cui all’art. 15, comma 2, lett. C) indicano quale causa di esclusione i concorrenti che presentano tatuaggi/alternazioni permanenti, quali: “c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico .. se gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al Corpo della Guardia di Finanza - nonché, ove occorrer possa, del decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza 61772 del 25/2/2016 con cui sono state adottate, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del predetto D.M. 155/2000, le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermità di cui all’articolo 2, comma 3, del predetto regolamento, nonché i criteri per determinare il profilo sanitario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per non idoneità psico-fisica conseguente alla presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme femminile comprendente gonna e scarpe décolleté
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Sottocommissione per la Visita Medica di Revisione della Guardia di Finanza che l'ha dichiarata non idonea all'accertamento dell'idoneità psico-fisica per il concorso a 1.198 allievi marescialli presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, nonché gli atti presupposti e la disciplina concorsuale nella parte in cui prevedono l'esclusione per la presenza di tatuaggi o altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico lesive del decoro dell'uniforme o della dignità dell'appartenente al Corpo. L'esclusione è stata motivata dalla presenza di un tatuaggio situato in una parte del corpo non coperta dall'uniforme femminile, costituita da gonna e scarpe modello décolleté. Il TAR ha rilevato che la controversia presenta profili analoghi a una questione già rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, riguardante la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina che consente di escludere una candidata a una forza di polizia per un tatuaggio visibile soltanto con l'uniforme ordinaria femminile nella versione con gonna e scarpe décolleté.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza dell'art. 79, comma 1, c.p.a., ritenendo potenzialmente rilevante per la decisione la futura pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale già sollevata con l'ordinanza n. 8482/2025 della Sezione I-quater del TAR Lazio. La sospensione impropria è stata ritenuta preferibile alla rimessione diretta della medesima questione, in ragione dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo. Il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante domanda di fissazione di udienza presentata dalla parte più diligente entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Corte di giustizia. Non è stata adottata una decisione sul merito dell'esclusione o sulla legittimità della disciplina concorsuale.
Norme richiamate
Consente la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla definizione di altra controversia o questione rilevante; il TAR lo applica alla sospensione impropria in attesa della decisione della Corte di giustizia su una questione analoga.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della sospensione prevista dal codice di procedura civile.
Impone la prosecuzione del giudizio sospeso mediante domanda di fissazione di udienza entro il termine perentorio di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Corte di giustizia.
art. 2, comma 1, lett. b), direttiva 2006/54/CE
È indicato quale parametro del quesito pregiudiziale già sottoposto alla Corte di giustizia in relazione al possibile carattere discriminatorio della disciplina sui tatuaggi nelle uniformi femminili.
artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Sono richiamati quali parametri europei in materia di non discriminazione e parità tra donne e uomini nell'ambito della questione pregiudiziale analoga.
direttiva 2000/78/CE
È richiamata, nel quesito pregiudiziale già rimesso, per i principi interpretativi rilevanti in materia di non discriminazione.
art. 3, comma 7-quinquies, d.lgs. 95/2017
Fa parte del quadro normativo nazionale oggetto della questione pregiudiziale analoga, relativo ai requisiti psico-fisici per l'accesso alle forze di polizia.
art. 3, comma 2, e tabella 1, punto 2, lett. b), d.m. 198/2003
Sono richiamati quali disposizioni nazionali applicate e interpretate nel diritto vivente in materia di tatuaggi visibili con l'uniforme e di esclusione dai concorsi nelle forze di polizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base per la protezione dei dati personali appartenenti a categorie particolari e per l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo presenta una questione analoga e potenzialmente decisiva rispetto a una questione pregiudiziale già rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea in altro giudizio, il giudice può sospendere impropriamente il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 79, comma 1, c.p.a., anziché rimettere nuovamente la medesima questione alla Corte.
- La sospensione impropria è giustificata da esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo quando la decisione europea attesa è rilevante per la controversia sospesa e sussiste una sostanziale similarità tra le questioni e contiguità tra i quadri normativi applicabili.
- Dopo la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale, il giudizio amministrativo sospeso deve essere riassunto mediante domanda di fissazione di udienza entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
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