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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34240/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per la colpa connessa all’irritualità dell’impugnazione, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale che aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione al reato di porto di coltello contestato al capo b). Sosteneva che il giudice di merito avesse trascurato il giustificato motivo del porto dell’arma, individuato nelle esigenze lavorative. La Corte ha però ritenuto il motivo aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione del giudice di merito, secondo cui il cutter non era giustificato neppure se destinato al lavoro, dovendo essere lasciato nell’armadietto in dotazione presso il luogo di lavoro. La Corte ha inoltre richiamato la necessità che il giustificato motivo sia attuale, verificabile immediatamente e riferibile a concrete esigenze lecite, non a spiegazioni formulate solo a posteriori in sede difensiva.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è richiamata solo per escluderne l’applicazione; la Corte ne valorizza indirettamente gli effetti e l’interesse all’impugnazione della decisione che la nega.

  • art. 651-bis c.p.p.

    La sentenza che esclude la punibilità ex art. 131-bis c.p. ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità all’imputato.

  • art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002

    La pronuncia di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale.

  • art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Il giustificato motivo del porto degli oggetti vietati ricorre solo quando esigenze particolari dell’agente siano coerenti con regole comportamentali lecite, la natura dell’oggetto, le modalità del fatto, le condizioni soggettive, i luoghi e la funzione normale dell’oggetto.

  • art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Il giustificato motivo deve essere attuale e immediatamente verificabile al momento del controllo, non potendo essere costruito ex post dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La somma da versare alla Cassa delle ammende è collegata alla colpa nella proposizione dell’impugnazione irrituale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura la sentenza di merito in modo aspecifico, senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi che ha escluso il motivo di giustificazione allegato.
  • Nel porto di oggetti potenzialmente offensivi, il giustificato motivo non coincide con una generica finalità lavorativa, ma richiede un’esigenza concreta, attuale e coerente con la natura dell’oggetto e con le circostanze del caso.
  • Il giustificato motivo deve essere immediatamente percepibile e verificabile al momento del controllo; spiegazioni difensive formulate solo successivamente non sono sufficienti a escludere la responsabilità.
  • La decisione che esclude la particolare tenuità del fatto ha effetti pregiudizievoli ulteriori rispetto alla sola punibilità, potendo incidere sul giudicato sostanziale e sul casellario, con conseguente interesse ad impugnarla.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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