Cassazione Civile, Ordinanza n. 22604/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione del valore della quota spettante al socio uscente di una società in accomandita semplice. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha liquidato la quota applicando l'art. 2289 c.c. e recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva incluso nel patrimonio netto, tra l'altro, i versamenti dei soci considerati conferimenti in conto capitale, il valore di mercato di un immobile sociale, l'avviamento calcolato con il metodo del fatturato dell'ultimo quinquennio e i crediti in sofferenza valutati secondo bilancio. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme su prova, presunzioni e onere probatorio, sostenendo che i versamenti soci fossero prestiti e non apporti patrimoniali, e che la loro qualificazione come conferimenti fosse stata fatta in modo erroneo, anche in relazione al divieto di prova testimoniale o presuntiva di patti contrari al bilancio; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e motivazione illogica sul valore dell'avviamento, sostenendo che la Corte d'appello avesse male inteso il dato contabile indicato dalla società, in realtà negativo. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sulla natura delle dazioni dei soci, operazione non consentita in cassazione, e perché la censura ex art. 2697 c.c. era impropria, non essendo contestato un errato riparto dell'onere della prova ma la valutazione delle prove; il secondo perché l'asserita erroneità sul segno dell'importo non incideva sulla ratio decidendi, fondata comunque sulla correttezza della quantificazione dell'avviamento e del criterio seguito dal consulente, e perché la doglianza sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non integrava un vizio denunciabile nei termini prospettati.
Norme richiamate
La quota del socio uscente va determinata sulla base delle risultanze patrimoniali della società, come accertate in fatto e tramite consulenza tecnica, secondo criteri di valutazione ritenuti congrui dal giudice di merito.
È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non lo affronta nel merito perché la censura è dichiarata inammissibile.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove o l'apprezzamento dei fatti.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova, ma non esaminato nel merito per inammissibilità della censura.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità della prova di patti contrari al documento contabile, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.
Richiamato dalla ricorrente sulle presunzioni, ma la Corte non entra nel merito della dedotta violazione.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare il risultato della valutazione delle prove, salvo che emerga un vero vizio di motivazione rilevabile dalla sentenza stessa.
La violazione è deducibile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o quando il giudice abbia attribuito valore legale a prove che non lo hanno; non consente il riesame del materiale istruttorio.
L'inadempimento agli ordini di esibizione è stato valorizzato dalla Corte territoriale per spiegare la mancata disponibilità di ulteriori documenti; tale apprezzamento è stato richiamato come dato di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale che consente la censura per violazione di legge sostanziale, ma non per contestare la mera valutazione delle prove o l'accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La deduzione del vizio motivazionale deve emergere dalla sentenza impugnata e non può risolversi in un riesame degli atti di causa, precluso in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di liquidazione della quota del socio uscente, il valore della partecipazione si determina sulla base dell'accertamento del patrimonio sociale e delle poste contabili ritenute attendibili dal giudice di merito, potendo essere utilizzata la consulenza tecnica d'ufficio come strumento di ricostruzione economico-patrimoniale.
- La qualificazione delle somme versate dai soci come conferimenti o come prestiti è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è deducibile per contestare la valutazione delle prove o l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili in sede di legittimità.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare il riesame del merito, ma solo nei limiti in cui dalla sentenza emerga un effettivo vizio motivazionale o l'attribuzione di efficacia probatoria incompatibile con la legge.
- È inammissibile il motivo di ricorso che difetti di interesse perché la statuizione impugnata non si fonda sul punto specificamente contestato oppure perché la censura non incide sulla ratio decidendi.
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