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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25753/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda la tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di azienda. L'Ufficio aveva quantificato la plusvalenza sulla base del corrispettivo assunto ai fini dell'imposta di registro dopo una definizione agevolata ex art. 11 l. n. 289/2002 (con aumento del 25%). Il contribuente deduceva che tale valore definito non poteva essere usato automaticamente ai fini delle imposte sui redditi, posto che non derivava da un accertamento d'ufficio e che l'accertamento dell'Amministrazione si fondava su un unico indizio (l'importo dichiarato ai fini della definizione), con illegittimo utilizzo di presunzioni e errato riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della società. Ha ritenuto che l'Amministrazione non potesse presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo soltanto sulla base del valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro e che l'aumento del 25% derivasse dall'opzione agevolativa prevista dall'art. 11 l. n. 289/2002 e non da una dichiarazione spontanea del prezzo. Non essendovi altri accertamenti, la Corte ha annullato la ripresa a tassazione e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, compensando le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 11, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    la definizione ai fini dell'imposta di registro ... doveva avvenire in tal caso con l'aumento del 25 %

    L'incremento del 25% è conseguenza normativa dell'opzione per la definizione agevolata e non prova che il corrispettivo effettivamente percepito fosse maggiore rispetto a quanto dichiarato ai fini delle imposte dirette

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147

    Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi ... si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende ... l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ...

    Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva che esclude la possibilità per l'Amministrazione di determinare, in via induttiva, la plusvalenza solo sulla base del valore dichiarato o definito ai fini delle imposte indirette; richiede invece ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (imposta di registro)

    I valori dichiarati o definiti ai fini del registro non possono di per sé costituire prova automatica del maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi

  • art. 2697 c.c.

    Il principio sul riparto dell'onere della prova impone che l'Amministrazione provi l'esistenza di un corrispettivo superiore; non può essere posto in capo al contribuente l'onere di dimostrare di aver ricevuto un corrispettivo inferiore

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata come motivo di censura della decisione di merito, usata per inquadrare le questioni di diritto oggetto del ricorso per cassazione

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Consente alla Corte di decidere nel merito quando dai documenti di causa risulti che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui usata per decidere direttamente l'accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • Per la determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte dirette non si può presumere automaticamente un maggior corrispettivo sulla base del valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale.
  • Se il contribuente ha scelto una definizione agevolativa che comporta un aumento per effetto di legge (es. incremento del 25%), tale incremento non costituisce prova che il prezzo effettivamente percepito fosse maggiore.
  • L'Amministrazione finanziaria che agisce in via induttiva deve offrire indizi ulteriori, gravi, precisi e concordanti che giustifichino la determinazione di un maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato.
  • L'onere di dimostrare l'esistenza di un corrispettivo più elevato gravare sull'Amministrazione; non spetta al contribuente provare di aver percepito un prezzo inferiore.
  • Quando l'accertamento dell'Ufficio si fonda esclusivamente su valori definiti ai fini delle imposte indirette e non emergono altri elementi di prova, il giudice può annullare l'accertamento e decidere nel merito senza rinvio per ulteriori prove

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