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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25700/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Baita, avendo subito il prelevamento integrale di €400.000 dal suo libretto in esecuzione di sentenze di patteggiamento che avevano ripartito la confisca in €100.000 per ciascuno dei quattro correi, ha chiesto il regresso nei confronti dei coobbligati (tra cui Colombelli) per la loro quota di €100.000 e per un quarto delle spese di conservazione/amministrazione dei beni sequestrati. Colombelli ha resistito sostenendo che le singole sentenze di patteggiamento non potevano essere usate per accertare la responsabilità civile dei correi oltre quanto espressamente disposto, che egli non era stato condannato alle spese di amministrazione e che non risultava titolo per il regresso su tale voce.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso (confermando che, in relazione alla confisca, la sentenza penale definitiva che attribuisce a ciascun imputato una quota costituisce titolo opponibile in sede civile: Colombelli è tenuto a concorrere per €100.000, pari ad un quarto della confisca) e ha invece accolto il secondo motivo: la domanda di regresso di Baita relativa ad un quarto delle spese di conservazione/amministrazione è stata ritenuta priva di titolo nei confronti di Colombelli e quindi rigettata. Per la particolarità della vicenda le spese di appello e di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 1306 c.c.

    la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei condebitori in solido, se sfavorevole a quest'ultimo, non ha effetto nei confronti degli altri condebitori rimasti estranei al giudizio, terzi rispetto agli effetti di quella stessa sentenza e legittimati ad opporne l'inefficacia...

    La Corte ha richiamato l'art.1306 per precisare i limiti dell'efficacia di una sentenza tra creditore e uno dei condebitori rispetto agli altri; tuttavia ha distinto le voci già definitamente ripartite dal giudice penale (confisca) — che costituiscono titolo per il regresso — dalle voci non attribuite (spese di amministrazione), per le quali non opera automaticamente l'efficacia erga omnes della pronuncia penale.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato in tema di solidarietà passiva: i coobbligati possono essere chiamati a concorrere e il condebitore che ha pagato può esercitare azione di regresso contro gli altri.

  • art. 1298 c.c.

    Richiamato nei rapporti tra obbligazioni solidali e regresso tra coobbligati.

  • art. 1299 c.c.

    Norma sul diritto di regresso tra condebitori solidali; invocata per fondare la pretensione di Baita nei confronti dei coobbligati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova: chi agisce in regresso deve provare il fatto generatore della responsabilità dell'altro, salvo il valore probatorio di una sentenza penale definitiva in relazione alle voci da essa determinate.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato in tema di concorso di responsabilità e regolazione del risarcimento tra più soggetti (cenno agli istituti di responsabilità concorrente).

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento al patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); la sentenza di patteggiamento che dispone la confisca ha efficacia vincolante una volta divenuta definitiva.

  • art. 448 comma 2 bis c.p.p.

    Indicata come rimedio impugnatorio della sentenza di patteggiamento (impugnazione per cassazione); la mancata impugnazione comporta la definitività del provvedimento di confisca.

  • art. 322 ter c.p.p.

    Richiamato per la esecuzione della confisca per equivalente una volta divenuta definitiva.

Massime di principio

  • Una sentenza penale di patteggiamento che, in modo definitivo, ripartisce e fissa la quota di confisca a carico di ciascun imputato costituisce titolo opponibile in sede civile: chi ha pagato l'intera somma può esercitare regresso per la quota attribuita a ciascun coobbligato senza che il giudice civile possa riaprire la valutazione della responsabilità penale già definita.
  • Per voci diverse dalla confisca (es. spese di conservazione/amministrazione) la mera esibizione della sentenza penale che pone la spesa a carico di un solo imputato non autorizza il regresso automatico: ove la sentenza non abbia condannato anche gli altri, chi agisce in regresso deve avere un titolo o accertare in sede civile il fatto generatore della responsabilità dell'altro e il relativo grado di responsabilità.
  • Il coobbligato che intende sottrarsi a un'azione di regresso basata su una pronuncia penale deve tempestivamente impugnare la sentenza penale (ove previsto) per evitare la definitività del provvedimento che poi costituirà titolo in sede civile.
  • Chi paga in esecuzione di un provvedimento penale ha diritto al regresso solo per le somme che risultano definitivamente e formalmente attribuite agli altri; per voci non attribuite è necessario instaurare un accertamento civile della responsabilità.
  • Il giudice civile non può, in funzione di regresso, riesaminare o rimettere in discussione l'accertamento penale definitivo relativo alle voci che quello stesso accertamento ha fissato e ripartito.

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