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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25685/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società lussemburghese Magic Production Group S.A. aveva richiesto il rimborso IVA per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. e) DPR 633/1972 per crediti derivanti da acquisti effettuati in Italia. L'Ufficio negava il rimborso rilevando che la società disponeva nel territorio nazionale di una stabile organizzazione (sede secondaria a Chieri) e che, pertanto, i crediti IVA dovevano essere gestiti tramite la stabile organizzazione secondo la normativa interna (detrazione nelle liquidazioni periodiche o dichiarazione annuale). La controversia verteva sul punto se la presenza della stabile organizzazione impedisca sempre il rimborso ai sensi dell'art. 30(3)(e) anche con riferimento ad acquisti effettuati direttamente dalla casa madre senza il coinvolgimento della stabile organizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, annullando la sentenza della CTR che aveva dato ragione alla contribuente. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso sul piano di diritto: richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (in particolare Commissione/Italia, C-244/08 e successivi arresti come Daimler e E.ON), ha statuito che la modalità di restituzione dell'IVA (detrazione o rimborso) dipende unicamente dal luogo di stabilimento del soggetto passivo; pertanto il soggetto non residente che dispone di una stabile organizzazione effettiva e operativa in Italia è da considerarsi stabilito in Italia e deve esercitare il diritto alla restituzione dell'IVA mediante detrazione e non mediante il rimborso agevolato ex art. 30(3)(e). La Corte ha precisato tuttavia che la stabile organizzazione deve essere effettiva e operativa (capacità e realizzazione di operazioni imponibili); solo in mancanza di effettiva operatività della stabile organizzazione può sussistere il diritto al rimborso. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto per decidere, la Corte ha deciso la causa nel merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 30, comma 3, lett. e)

    testo richiamato nel provvedimento di rimborso

    Disciplina il rimborso per contribuenti non residenti senza stabile organizzazione; la Corte interpreta che il rimborso agevolato spetti solo ai soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 17, commi 2, 3 e 4

    testo richiamato nel dispositivo

    Stabilisce regole su identificazione, rappresentanza e determinazione del debitore d'imposta; la Corte richiama che la presenza di un centro di attività stabile/stabile organizzazione rende il soggetto 'stabilito' in Italia e la restituzione avviene mediante detrazione

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 19

    Norma sulla detrazione dell'IVA a debito; la Corte conferma che il soggetto stabilito in Italia esercita il diritto alla restituzione tramite detrazione ai sensi di tale articolo

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 38-bis2

    comma 1: "il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato"

    Conferma in diritto interno il divieto di rimborso per soggetti che dispongono di stabile organizzazione in Italia; la Corte lo interpreta coerente con i principi CJEU

  • D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 - art. 1, comma 4

    riferimento alle modalità di nomina del rappresentante fiscale

    La nomina di un rappresentante fiscale non equivale a una stabile organizzazione; la Corte ribadisce la distinzione fra rappresentanza fiscale e centro di attività stabile

  • D.Lgs. n. 18/2010 e D.Lgs. n. 28/2010 (modifiche al DPR 633/72)

    richiamati per il testo vigente delle norme citate

    Rilevati come modifiche che hanno adeguato la normativa interna agli orientamenti europei; la Corte valuta la normativa italiana conforme agli insegnamenti della CGUE

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana, C-244/08 (16.7.2009)

    citata ampiamente nella motivazione

    Principale principio: la modalità di restituzione (detrazione o rimborso) dipende unicamente dal luogo di stabilimento del soggetto passivo; la presenza di un centro di attività stabile in Italia rende il soggetto 'stabilito' e quindi destinatario della detrazione

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, Daimler AG, cause riunite C-318/11 e C-319/11 (25.10.2012)

    citata per la nozione di centro di attività stabile e per l'effettiva realizzazione di operazioni imponibili

    La stabile organizzazione deve essere effettiva e realizzare operazioni imponibili per escludere il rimborso; l'esistenza formale senza operatività non basta per negare il rimborso

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, E.ON Global Commodities SE, C-323/12 (6.2.2014)

    citata in relazione alla non equivalenza tra rappresentante fiscale e centro di attività stabile

    La nomina di un rappresentante fiscale non è sufficiente a considerare il soggetto dotato di centro di attività stabile; serve struttura stabile e personale proprio

Massime di principio

  • Se un soggetto passivo non residente dispone in Italia di una stabile organizzazione effettiva e operativa (centro di attività stabile), è considerato 'stabilito' in Italia e può ottenere la restituzione dell'IVA solo mediante detrazione, non mediante il rimborso agevolato ex art. 30(3)(e).
  • La nomina di un rappresentante fiscale o la mera identificazione IVA in Italia non equivale a una stabile organizzazione: la rappresentanza fiscale non impedisce di norma l'accesso al rimborso previsto per i non residenti senza stabile organizzazione.
  • Per escludere il diritto al rimborso occorre che la stabile organizzazione sia effettivamente operativa e realizzi operazioni imponibili in Italia; l'esistenza formale di una stabile organizzazione priva di autonoma operatività non basta a vietare il rimborso.
  • Le operazioni compiute direttamente dalla casa madre, se il soggetto è comunque considerato stabilito in Italia per la presenza di una stabile organizzazione operativa, confluiscono nella posizione IVA complessiva del soggetto e vanno trattate con il meccanismo della detrazione e degli istituti previsti per i soggetti residenti (liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale, riporti, rimborsi per residenti ove previsti).
  • In caso di dubbi sulla effettiva operatività della stabile organizzazione, l'Amministrazione e il contribuente devono accertare i fatti (capacità organizzativa, personale, svolgimento autonomo di operazioni imponibili): solo l'assenza di operazioni imponibili a carico della stabile organizzazione può rendere ammissibile il rimborso.

Testo integrale

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