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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25689/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 31318/2021 della Corte di Cassazione. Fattispecie: nel 2008 notificazione alla banca di precetto e ordinanza di assegnazione a seguito di pignoramento; la banca aveva emesso assegno circolare; seguono opposizione all'esecuzione e vari gradi di giudizio con questioni sulla tempestività del pagamento. La Corte di Cassazione originaria aveva dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato sul merito, accertando il pagamento entro il termine e condannando il ricorrente per responsabilità processuale aggravata (motivo di abuso, numerosi ricorsi analoghi). Il ricorrente deduce quattro motivi: 1) violazione/falsa applicazione artt. 96(3) e 115 c.p.c. per uso di fatti estranei; 2) errata applicazione dell'art. 96(3) invece dell'art. 385(4) c.p.c. e mancata considerazione del valore della causa e delle spese ai fini della sanzione; 3) illegittima liquidazione di euro 200 come spese vive; 4) violazione dell'art. 395(4) c.p.c. e della giurisprudenza CEDU (Succi c. Italia).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi primo, terzo e quarto e ha accolto il secondo motivo per errore di diritto intertemporale. Ha revocato parzialmente l'ordinanza impugnata: ha confermato la condanna dell'avv. Del Monte per responsabilità processuale aggravata ma ha ridotto la sanzione da euro 10.000,00 a euro 1.800,00 applicando il limite previsto dall'art. 385, comma 4, c.p.c. (applicabile ratione temporis, poiché il procedimento era iniziato prima del 4 luglio 2009). Confermate le spese del precedente ricorso (euro 900,00 più euro 200,00 per esborsi, spese generali e accessori); le spese del giudizio di revocazione sono compensate integralmente. La somma di euro 1.800,00 è dovuta alla banca con interessi dalla data dell'ordinanza parzialmente revocata.

Norme richiamate

  • art. 96 cod. proc. civ., terzo comma

    "a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"

    Norma applicabile nella versione vigente dopo il 4 luglio 2009 che consente la condanna per responsabilità processuale aggravata senza il limite numerico previsto dal previgente art. 385(4); la Corte aveva originariamente ritenuto applicabile questa versione ma, per ragioni di diritto intertemporale, nel caso concreto non era applicabile al giudizio iniziato prima della modifica.

  • art. 385 cod. proc. civ., quarto comma (previgente)

    "equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari"

    Norma previgente che poneva un limite massimo alla condanna per responsabilità processuale aggravata; la Corte ha ritenuto che, ratione temporis, questa disciplina fosse applicabile al procedimento iniziato nel 2008 e quindi abbia limitato la sanzione a euro 1.800,00.

  • art. 46, comma 20, legge n. 69/2009

    Disposizione che ha abrogato il quarto comma dell'art. 385 c.p.c.; la Corte applica i criteri di diritto intertemporale previsti dalla legge per stabilire quale regime fosse applicabile al giudizio iniziato anteriormente all'entrata in vigore.

  • art. 58, comma 1, legge n. 69/2009

    Norma collegata al regime intertemporale: la Corte richiama la giurisprudenza che definisce i termini di applicazione dell'abrogazione e delle nuove norme ai procedimenti instaurati prima o dopo la data di entrata in vigore.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 40/2006

    Citato nel quadro delle norme intertemporali che regolano la decorrenza dell'efficacia delle modifiche normative ai ricorsi per cassazione.

  • art. 391-bis e art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

    La Corte ricorda che i rimedi revocatori contro sentenze e ordinanze della Corte non possono essere fondati sul mero errore di diritto; l'errore di diritto non rientra nei vizi revocatori ammessi.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo (riguardante valutazione dei fatti), ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché configura errore di diritto o di giudizio non idoneo alla revocazione.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Riferito al terzo motivo sul quantum delle spese vive; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e ha confermato la prassi della Corte di riconoscere un importo forfettario modesto (euro 200) per spese vive non documentabili.

Massime di principio

  • Regole intertemporali: quando una controversia si è instaurata prima di una modifica normativa, va applicata la disciplina previgente salvo disposizioni esplicite; accertare la data di instaurazione del giudizio prima di valutare quale norma sulla responsabilità processuale sia applicabile.
  • Revocazione: i rimedi revocatori contro provvedimenti della Corte di Cassazione non possono essere basati sul mero errore di diritto o su generiche contestazioni di valutazione; occorrono i vizi specificamente previsti dalla normativa revocatoria.
  • Determinazione della sanzione per responsabilità processuale aggravata: il giudice valuta complessivamente il comportamento, anche alla luce di atti pregresse e di condotte ripetute (es. numerosi ricorsi analoghi); la sanzione deve comunque rispettare i limiti previsti dalla normativa applicabile ratione temporis.
  • Spese vive: la Corte ammette, di regola, un importo forfettario modestissimo (es. euro 200) per spese vive non documentabili; non è necessario che il singolo elemento sia dettagliatamente documentato se si tratta di esborso modesto riconosciuto in via forfettaria.
  • Esito parziale del gravame e conseguenze sulle spese: l'accoglimento parziale di un ricorso di revocazione può comportare la compensazione delle spese del nuovo giudizio se la soccombenza complessiva del ricorrente è rilevante; valutare sempre l'esito complessivo prima di prevedere la liquidazione delle spese.

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