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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25721/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Polizzi impugnava la delibera assembleare del 7/07/2010 contestando l'attribuzione a suo carico di varie spese (manutenzione del verde, spese per assemblee straordinarie, manutenzione della caditoia, nomine tecnici, installazione di una molla ai cancelletti pedonali ecc.). In appello il Tribunale di Ragusa dichiarò inammissibile l'appello ritenendo che il valore delle somme contestate fosse inferiore a €1.100 e che pertanto la pronuncia del Giudice di pace dovesse qualificarsi come pronunciata secondo equità (appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339 co.3 c.p.c.). Polizzi ha dedotto che il valore da considerare per la competenza non è la singola quota a lui contestata ma l'intero ammontare della voce di spesa approvata dalla delibera, e ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata la valutazione del Tribunale che aveva determinato il valore della causa sulla base della singola quota contestata, osservando invece che, nelle impugnazioni di delibere condominiali promosse da un condomino che contesta l'an o il quantum della sua quota di spesa, il valore utile ai fini della competenza deve essere determinato sull'intero ammontare della voce di spesa risultante dalla delibera (ossia sull'atto impugnato) e non sulla singola frazione. Ha motivato la scelta con argomenti sistematici e pratici (necessità di decidere in limine litis in modo semplice, raccordo con art. 38 co.4 c.p.c. e con l'effetto invalidante della pronuncia sull'intera deliberazione). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Ragusa ad altro magistrato; liquidazione delle spese di legittimità a carico del Condominio.

Norme richiamate

  • art. 339 co. 3 c.p.c.

    Disposizione sulle impugnazioni delle pronunce del Giudice di pace 'secondo equità'; il Tribunale aveva applicato questo limite ritenendo il giudizio del GdP secondo equità a causa del basso valore determinato sul singolo importo contestato. La Cassazione ha ritenuto errata tale valutazione perché il valore va calcolato sull'intera delibera.

  • art. 113 co. 2 c.p.c.

    Citato nel contesto del criterio temporale/valoriale applicabile alle cause instaurate prima del 2017 per individuare il novero delle controversie decise secondo equità; rilevanza nella determinazione del limite valore di competenza del Giudice di pace.

  • art. 12 c.p.c.

    Norma sul valore delle cause relative a rapporti obbligatori; la Corte analizza il ruolo dell'art. 12 e conclude che, nel contesto delle impugnazioni di delibere condominiali, l'art. 12 non deve portare a determinare il valore solo sulla parte contestata quando l'effetto della pronuncia si estende all'intera deliberazione.

  • art. 34 c.p.c.

    Previsione sulla rimessione della causa al giudice superiore quando sia necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale appartenente alla competenza di altro giudice; citata per illustrare il collegamento tra ambito del giudicato e competenza.

  • art. 38 co. 4 c.p.c.

    Stabilisce che le decisioni sulle questioni di competenza valgono di regola solo ai fini della competenza; la Corte la utilizza per sostenere che le questioni di competenza devono poter essere decise in modo sommario senza anticipare il merito, favorendo quindi un criterio semplice (valore basato sull'intera delibera).

  • art. 1137 co. 1 c.c.

    Richiamato per sottolineare l'efficacia della delibera assembleare nei confronti di tutti i condomini: l'eventuale invalidazione ha effetto sull'intera deliberazione e su tutti i condomini, giustificando la determinazione del valore sulla base dell'intero atto impugnato.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato nella censura iniziale; in generale riguarda l'interpretazione delle norme processuali (menzione nella motivazione delle censure rivolte al Tribunale).

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme che il ricorrente deduceva violate; norma relativa alla decisione delle questioni rilevanti sul merito, citata nel quadro delle doglianze sulla mancata valutazione di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni di delibere condominiali promosse da un condomino che contesta l'an o il quantum della sua quota di spesa, il valore della causa ai fini della competenza deve essere determinato sull'intero ammontare della voce di spesa risultante dalla delibera (atto impugnato) e non sulla singola quota attribuita al condomino.
  • Il calcolo del valore in termini di competenza deve tener conto dell'effetto erga omnes che un'eventuale pronuncia di accoglimento produce sull'intera delibera e su tutti i condomini; pertanto è corretta una valutazione 'per l'intero atto'.
  • Le questioni di competenza vanno decise in limine litis in modo sommario e semplice: è preferibile adottare criteri automatizzabili (es. valore dell'atto impugnato) per evitare di anticipare il merito e per rispettare il principio del giudice naturale.
  • L'art. 38 co. 4 c.p.c. supporta la scelta di decisioni sulla competenza basate su cognizione sommaria, separata dal merito, e ciò giustifica il criterio pratico adottato dalla giurisprudenza recente.
  • Le difese dell'orientamento precedente (valore basato sulla singola frazione contestata) sono state superate dalla giurisprudenza recente; pertanto, nei casi analoghi, gli avvocati devono valorizzare e quantificare l'intera voce di spesa approvata in assemblea quando valutano la competenza e la proponibilità dell'impugnazione.
  • In caso di dubbio sulla competenza, sollevare la questione in limine è fondamentale; se il giudice di primo grado dichiara incompetenza per valore basandosi sulla quota singola, è possibile opporre la giurisprudenza che richiede il computo sull'intero atto impugnato e ricorrere in cassazione se necessario.

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