Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25941/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zanchetta aveva proposto opposizione all'esecuzione per rilascio basata su un precetto notificato in forza della sentenza del Tribunale di Treviso n. 2060/2002 (azione ex art. 2932 c.c.). Contestava in particolare che la sentenza invocata, pur trasferendo la proprietà, non contenesse una pronuncia di condanna al rilascio e dunque non costituisse titolo esecutivo per il rilascio; eccepiva inoltre questioni di legittimazione dei precettanti e difformità nella individuazione delle quote e dei beni interessati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 474 c.p.c. e 2932 c.c. prospettata), dichiarando che la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2060/2002, pur essendo costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. e pur essendo passata in giudicato, non costituisce automaticamente titolo esecutivo per il rilascio in mancanza di una chiara statuizione di condanna al rilascio (né di una condanna implicita ravvisabile nel caso concreto). Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata della Corte d'appello di Venezia e l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione quanto al profilo decisivo della non esecutività del titolo. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti; la Corte ha deciso la causa nel merito ex art. 384 c.p.c. e ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2932 cod. civ.

    La sentenza costitutiva, che in luogo del contratto definitivo trasferisce la proprietà (azione ex art. 2932 c.c.), ha natura costitutiva e non contiene automaticamente, per ciò stesso, una condanna esecutiva al rilascio dell'immobile; occorre una pronuncia di condanna esplicita o l'esistenza di una situazione in cui la condanna sia implicitamente necessaria e riconosciuta dalla giurisprudenza.

  • art. 474 cod. proc. civ.

    Richiamato nel ricorso come norma rilevante in tema di efficacia dei titoli/forme esecutive; la Corte di legittimità ha però deciso sul profilo della mancata esecutività della sentenza ex art. 2932 c.c., senza fondare la decisione su una applicazione autonoma di tale norma.

  • art. 615, comma 1, cod. proc. civ.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione per precetto: il rimedio utilizzato dal ricorrente per impugnare il precetto notificato e la conseguente esecuzione per rilascio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Fondamento processuale del motivo di cassazione (violazione di legge): la Corte ha esaminato e accolto la censura relativa alla falsa applicazione delle norme in materia di titolo esecutivo.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Permette alla Corte di Cassazione, quando il motivo è dirimente e non richiede ulteriori accertamenti di merito, di decidere la causa nel merito; nella specie la Corte ha deciso ex art. 384 c.p.c. accogliendo l'opposizione sul punto centrale.

  • Cass. Sez. U., sent. n. 4059/2010

    Le Sezioni Unite si sono pronunciate sull'anticipazione dell'esecutorietà e sugli effetti delle sentenze costitutive; la Corte nella fattispecie ha ritenuto che tale orientamento non autorizzi a ritenere automaticamente esecutiva qualsiasi pronuncia traslativa ex art. 2932 c.c.

  • Cass. Sez. 3, sent. n. 1619/2005

    Precedente che ha ammesso, in specifiche fattispecie come la servitù coattiva, una esecutorietà implicita per ragioni connesse alla funzione della decisione; la Corte di legittimità qui ha richiamato tale decisione per distinguerla dal caso in esame e sottolineare che non si può estendere automaticamente tale principio alle sentenze di trasferimento di proprietà.

  • Cass. Sez. 3, sent. n. 1367/2012

    Precedente che ammette l'idea di condanna implicita in casi particolari (es. revoca/assegnazione della casa familiare) dove l'effetto pratico implica necessariamente il rilascio; la Corte ha richiamato la sentenza per affermare che l'implicita condanna è ammessa solo in casi ben delineati.

  • Cass. Sez. 3, sent. n. 12883/2009

    Giurisprudenza che ha affermato che la condanna al rilascio non è implicita nella sentenza di trasferimento: la pronuncia costitutiva realizza la funzione di sostituire il contratto definitivo e modifica la situazione inter partes, ma non contiene automaticamente un capo di condanna alla consegna o rilascio.

Massime di principio

  • Una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. (che sostituisce il contratto definitivo e dispone il trasferimento della proprietà) non costituisce automaticamente titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile: per avviare l'esecuzione forzata per rilascio è necessaria una chiara statuizione di condanna al rilascio o una ipotesi in cui la condanna sia implicita per la natura del diritto (casi strettamente delimitati dalla giurisprudenza).
  • L'opposizione all'esecuzione per precetto ex art. 615 c.p.c. è il mezzo procedurale appropriato per contestare la mancata esecutorietà del titolo invocato; il giudice verifica se il titolo è idoneo a fondare l'esecuzione richiesta.
  • La giurisprudenza distingue nettamente tra capi costitutivi/di accertamento e capi di condanna: non si deve automaticamente ricavare da una statuizione di trasferimento una condanna-accessoria alla consegna o al rilascio.
  • La rilevanza dell'esecutorietà implicita deve essere valutata caso per caso alla luce dei precedenti: essa è ammessa solo in situazioni dove la funzione pratica del provvedimento rende necessario ordinare un facere o un dare (es. servitù coattiva, assegnazione della casa familiare), ma non si estende a tutte le sentenze traslative ex art. 2932 c.c.
  • Se la questione di esecutorietà è dirimente e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare e decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.; se invece emergono questioni di fatto occorrono rinnovati accertamenti nelle sedi di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.