Cassazione Civile, Ordinanza n. 23598/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiario donazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un figlio della de cuius contro il fratello per far dichiarare la nullità di due atti di vendita di immobili stipulati dalla madre in favore del convenuto, assumendo che fossero in realtà donazioni simulate, quindi nulle per difetto della forma solenne, e comunque lesive della quota di legittima. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece accertato la simulazione delle vendite e la nullità delle donazioni dissimulate. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha contestato, in sintesi, che il legittimario potesse agire come terzo ai fini della prova della simulazione; ha dedotto che gli indizi valorizzati dalla Corte territoriale non fossero gravi, precisi e concordanti, in particolare il solo rapporto di parentela e la volontà della de cuius di regolare anticipatamente il proprio patrimonio; ha censurato la qualificazione dell'attore come terzo con riferimento a uno degli atti del 1989, sostenendo che si trattasse di un unico disegno negoziale cui tutte le parti avevano partecipato; ha contestato l'affermazione secondo cui non fosse stata provata la corresponsione del prezzo; ha richiamato, infine, la dichiarazione del notaio e le attestazioni contenute negli atti circa il pagamento mediante assegni o l'avvenuto versamento del prezzo, sostenendo che tali risultanze non fossero state adeguatamente considerate e che non fosse stata proposta querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto corretta l'affermazione secondo cui il legittimario totalmente pretermesso, che agisca per tutelare la propria quota di legittima mediante impugnazione per simulazione di atti dispositivi del de cuius, opera come terzo e non come erede, con conseguente inapplicabilità delle limitazioni probatorie tra le parti. Ha inoltre condiviso l'impostazione della Corte territoriale sulla prova presuntiva della simulazione in assenza di controdichiarazione e sulla possibilità di valorizzare il rapporto di parentela e la mancanza di prova effettiva del pagamento del prezzo. In particolare, la dichiarazione contenuta nel rogito circa il versamento del prezzo è stata considerata mera dichiarazione favorevole all'acquirente, non sufficiente a provare l'effettivo pagamento. È stata quindi confermata la qualificazione degli atti come vendite simulate dissimulanti donazioni nulle per difetto di forma. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto del de cuius agisce come terzo, e quindi non incontra le limitazioni probatorie previste per le parti originarie.
Una volta allegati dal terzo elementi presuntivi sufficienti della simulazione, grava sull'acquirente l'onere di dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo.
La prova della simulazione, in assenza di controdichiarazione, può essere fondata su presunzioni semplici.
Gli indizi devono essere valutati globalmente e possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Le attestazioni del pubblico ufficiale richiamate nel ricorso non sono state ritenute decisive ai fini della prova dell'effettivo pagamento del prezzo.
I motivi di ricorso sono stati formulati come censure di violazione di legge e falsa applicazione di norme sulla simulazione, sull'onere della prova e sulle presunzioni.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza ha comportato anche il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il legittimario totalmente pretermesso che agisca per far valere la simulazione di una vendita compiuta dal de cuius deve essere considerato terzo rispetto al contratto e non erede, finché non consegua la qualità di erede per effetto dell'azione di riduzione.
- Quando la simulazione di una compravendita è dedotta da un terzo, la prova può essere fornita anche per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti probatori previsti per le parti del contratto.
- In assenza di controdichiarazione, l'accertamento della simulazione può fondarsi su elementi indiziari valutati complessivamente secondo gravità, precisione e concordanza.
- Se il terzo offre indizi sufficienti di fittizietà della vendita, l'acquirente è gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo.
- La mera dichiarazione contenuta nel rogito circa l'avvenuto pagamento del prezzo non vale, di per sé sola, come prova dell'effettiva corresponsione, trattandosi di dichiarazione unilaterale favorevole all'acquirente.
- L'apprezzamento delle prove presuntive e della loro idoneità a dimostrare la simulazione è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
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