Sentenza del 23/09/2019 n. 1291 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La S. S.r.l. contestava il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso di 25.306,39 euro, sostenendo che la ritenuta del 15% non fosse dovuta. Secondo la società, gli interessi corrisposti alle socie nell'ambito di finanziamenti soci erano conseguiti da queste ultime nell'esercizio di attività d'impresa e costituivano quindi reddito d'impresa, non reddito di capitale soggetto a ritenuta ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia eccepiva, tra l'altro, la prescrizione del diritto al rimborso e contestava sia la prova dell'esistenza di un finanziamento fruttifero sia la qualificazione fiscale degli interessi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha respinto il ricorso originario della società, ritenendo prescritto il diritto al rimborso. Il documento prodotto dalla società come riconoscimento del debito dell'Amministrazione era una stampa non firmata, priva di prova della comunicazione spontanea alla contribuente e acquisita soltanto tramite accesso agli atti. Pertanto non integrava un valido riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., mancando il requisito dell'esternazione. La Commissione ha osservato che, nel merito, gli argomenti della società potevano avere una certa fondatezza, ma non li ha esaminati decisivamente per effetto della prescrizione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 45 del D.P.R. n. 917/1986, nella versione vigente all'epoca, oggi art. 48
"non costituivano redditi di capitale gli interessi quando erano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali"
La società invocava la norma per sostenere che gli interessi percepiti dalle società finanziatrici fossero componenti del reddito d'impresa e non redditi di capitale.
Art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973
"sui redditi di capitale da essi corrisposti"
La ritenuta d'acconto del 15% si applica, secondo la tesi della società, soltanto ai pagamenti qualificabili come redditi di capitale; la Commissione non ha però deciso definitivamente il merito perché ha ritenuto prescritto il diritto al rimborso.
Il riconoscimento del diritto da parte del debitore può interrompere la prescrizione, ma deve risultare da una manifestazione volontaria, consapevole, inequivoca, esternata e portata a conoscenza della controparte.
Cassazione civile, Sez. L, sentenza n. 15893 del 15 giugno 2018
"Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell'esternazione"
Un atto interno dell'Amministrazione, non sottoscritto e non comunicato spontaneamente al contribuente, non costituisce riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione.
Cassazione civile n. 534/1996
La sentenza è stata richiamata dalla società a sostegno della tesi secondo cui interessi percepiti da società nell'esercizio dell'impresa possono essere qualificati come reddito d'impresa e non come reddito di capitale; la Commissione ha rilevato che non risultavano successive decisioni di segno opposto, pur senza decidere il merito.
Massime di principio
- Per interrompere la prescrizione non è sufficiente un documento interno dell'Amministrazione: occorre un atto riferibile con certezza al debitore, volontario, inequivoco e portato a conoscenza del creditore.
- Un documento ottenuto mediante accesso agli atti, se non firmato e mai comunicato spontaneamente, difficilmente può essere qualificato come riconoscimento del debito.
- Nei giudizi di rimborso tributario è essenziale dimostrare tempestivamente gli atti interruttivi della prescrizione, conservando prove della loro comunicazione e ricezione.
- La fondatezza della pretesa nel merito non evita il rigetto della domanda quando il diritto risulta prescritto; la prescrizione può essere decisiva e rendere superfluo l'esame delle questioni fiscali sostanziali.
- Per qualificare pagamenti come interessi su finanziamenti soci servono documentazione coerente e tempestiva, come contratti, delibere, scritture contabili e movimentazioni finanziarie; documenti generici o formati successivamente possono essere contestati.
- La qualificazione fiscale degli interessi dipende sia dalla natura effettiva del rapporto finanziario sia dalla posizione reddituale del percettore; non basta la sola denominazione attribuita dalle parti.
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