Cassazione Civile, Ordinanza n. 17722/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda i danni da occupazione espropriativa di un terreno privato, irreversibilmente occupato per la realizzazione di un tratto della Tangenziale Nord di Parma. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha condannato in solido la società ricorrente e l’impresa appaltatrice al risarcimento in favore dei proprietari, ha quantificato l’indennità di occupazione e ha accolto, nei limiti dell’indennità di occupazione legittima, la rivalsa della società ricorrente verso il Comune sulla base di una convenzione del 1980; ha invece escluso la rivalsa dell’impresa appaltatrice, non parte della convenzione. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme già versate in esecuzione della precedente sentenza, che assumeva dovuta a seguito della nuova decisione di rinvio; 2) violazione dell’art. 1243 c.c. per mancata compensazione tra il proprio credito restitutorio e il credito dei proprietari, così come rideterminato dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di riforma della decisione precedente nel giudizio di rinvio, l’obbligo restitutorio sorge automaticamente e non richiede una specifica pronuncia; inoltre, nel caso concreto, la ricorrente non aveva chiarito se la nuova decisione avesse ridotto o aumentato la condanna originaria e comunque la Corte territoriale aveva rimodulato il quantum senza che fosse stato censurato il punto decisivo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la compensazione disciplinata dall’art. 1243 c.c. presuppone crediti autonomi, mentre qui si trattava della rideterminazione del medesimo rapporto obbligatorio (due voci di condanna nello stesso titolo) e non di rapporti distinti; pertanto non era applicabile né la compensazione tecnica né quella impropria. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei proprietari, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con l’impresa appaltatrice e con il Comune.
Norme richiamate
La deduzione di omessa pronuncia è infondata quando la pretesa restitutoria deriva automaticamente dalla riforma della sentenza e, nel caso concreto, la parte non dimostra il presupposto della domanda (riduzione della condanna originaria).
La compensazione presuppone l’autonomia dei contrapposti rapporti di credito; non si applica quando si tratta soltanto di rideterminare il quantum della stessa obbligazione.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
È il parametro invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.
Le spese seguono la soccombenza, con compensazione possibile per ragioni ritenute equitativamente apprezzabili dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma sul rito camerale applicato in Cassazione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, quando la sentenza di merito viene sostituita da una nuova decisione che ridetermina il quantum dovuto, l’eventuale obbligo restitutorio delle somme già pagate in esecuzione della precedente pronuncia sorge automaticamente e non richiede una statuizione espressa, salvo che sia necessario individuare una effettiva riduzione dell’importo originario.
- La compensazione ex art. 1243 c.c. presuppone crediti autonomi e contrapposti; non opera quando il giudice sta semplicemente ricalcolando il dovuto nell’ambito del medesimo rapporto obbligatorio o di rapporti accessori non autonomi.
- Quando si contesta la mancata restituzione o compensazione dopo una decisione rescindente e rescissoria, il ricorrente deve allegare e dimostrare in modo specifico il presupposto fattuale decisivo, cioè la differenza tra quanto già pagato e quanto definitivamente dovuto.
- Se la decisione di rinvio sostituisce il precedente titolo, la verifica sulla ripetizione dell’indebito o sulla restituzione va condotta sulla base del nuovo importo definitivo, non sulla struttura formale delle vecchie statuizioni.
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