Cassazione Civile, Ordinanza n. 16701/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
Un comune aveva notificato, tramite la società concessionaria della riscossione, un avviso di accertamento TARSU per l'anno d'imposta 2006 nei confronti della contribuente. La destinataria dell'atto aveva impugnato l'accertamento e, dopo il rigetto nei gradi di merito, aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che però nel testo dell'ordinanza non sono specificamente riportati. Prima della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018. La rinuncia era stata sottoscritta dalla parte e dal difensore, notificata alla controparte e da questa controfirmata.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalla parte e dal difensore e notificata alla controparte. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha disposto la compensazione delle spese giudiziali, tenuto conto dell'accettazione della controparte. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che tale previsione, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non si applica alle pronunce di estinzione ma solo, in sostanza, ai casi di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
"La rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale, è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte"
La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva e formalmente corretta, è idonea a produrre l'estinzione del giudizio.
Richiamato come base della domanda di definizione agevolata presentata dalla ricorrente.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, perché la previsione è eccezionale e non riguarda la pronuncia di estinzione.
art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato per la modalità di decisione in collegamento da remoto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata prima della decisione e ritualmente notificata, determina l'estinzione del processo anche senza un meccanismo di accettazione costitutiva da parte del controricorrente.
- La rinuncia al ricorso produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
- In presenza di accettazione della rinuncia da parte della controparte, la Corte può disporre la compensazione delle spese secondo quanto richiesto nell'atto di rinuncia.
- La disciplina sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale di stretta interpretazione.
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