Cassazione Civile, Ordinanza n. 08591/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado da una soggetto che aveva acquistato una porzione di immobile adiacente a un cortile di proprietà altrui. L'attrice chiedeva l'accertamento dell'esistenza di una servitù di accesso e parcheggio nel cortile della convenuta, deducendo che tale utilitas risultasse dal titolo di acquisto. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che dal titolo derivasse solo un diritto personale di godimento, riconosciuto dal comune dante causa, e quindi non opponibile alla proprietaria convenuta. La Corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione la ricorrente deduceva un unico motivo articolato in due profili: da un lato, violazione delle regole di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 e seguenti c.c., per asserita errata interpretazione del titolo di acquisto; dall'altro, vizio motivazionale per aver la Corte d'appello riconosciuto la utilitas solo per il passaggio e non anche per il parcheggio nel cortile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente si fosse limitata a contrapporre alla lettura del titolo accolta dal giudice di merito una diversa interpretazione, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati né in che modo. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente o manifestamente illogica, ravvisando una motivazione idonea a soddisfare il minimo costituzionale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e, poiché la decisione era conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La parte che denuncia un errore nell'interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il punto del ragionamento in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può risolversi in una mera richiesta di nuova interpretazione del contratto o dell'atto negoziale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti in cui la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta la diversa lettura delle risultanze di causa.
La decisione conforme alla proposta di definizione anticipata consente la declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza e comporta l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla norma.
Nella definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. opera una valutazione legale tipica dei presupposti della responsabilità aggravata, con condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura contro l'interpretazione di un contratto o di un titolo negoziale è ammissibile solo se il ricorrente indichi specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e come il giudice di merito se ne sia discostato.
- Non è consentito in cassazione limitarsi a proporre una lettura alternativa del testo contrattuale, quando quella seguita dal giudice di merito sia una delle interpretazioni plausibili del titolo.
- Il vizio motivazionale è deducibile solo se la sentenza presenti una motivazione apparente, mancante o priva del minimo costituzionale richiesto; non è sufficiente contrapporre al ragionamento del giudice una diversa ricostruzione dei fatti o delle utilità negoziali.
- Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza legittima l'applicazione della condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08549/2024 del 29/03/2024
- ordinanza_civile · 29 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08550/2024 del 29/03/2024
- ordinanza_civile · 29 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08551/2024 del 29/03/2024
- ordinanza_civile · 29 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08552/2024 del 29/03/2024
- ordinanza_civile · 29 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08553/2024 del 29/03/2024
- ordinanza_civile · 29 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08554/2024 del 29/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →