Cassazione Penale, Sentenza n. 22048/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per rapina aggravata in concorso e porto in luogo pubblico di una pistola deducendo: nullità della sentenza per violazione di legge (art. 192 c.p.p. e altra norma indicata come "53C)" in relazione all'art. 628 c.p.) per inadeguata valutazione del compendio probatorio e travisamento delle dichiarazioni della persona offesa; erronea applicazione della legge penale (richiamando gli artt. 2, 4 e 7 della L. 895/1967 e l'art. 43 c.p.), sostenendo che la sottrazione dell'arma fosse elemento costitutivo della rapina e non reato autonomo; e mancanza di motivazione sulla richiesta di riduzione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 2, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre che manifestamente infondati. In particolare: i rilievi basati sull'art. 192 c.p.p. e sulla valutazione del merito probatorio sono inammissibili in cassazione salvo i casi di "doppia conforme", che non ricorrevano nel caso in esame; la Corte ha confermato la corretta valutazione probatoria dei giudici di merito (tra cui l'uso della Lancia Y attribuita al Patti, conversazioni intercettate, contatti con i complici e tracciamento degli spostamenti); ha inoltre affermato che il porto abusivo di arma non è assorbito dal reato di rapina e costituisce reato autonomo di pericolo, per cui non sussiste concorso apparente di norme. I rilievi sulla determinazione della pena sono stati ritenuti generici rispetto alla motivazione dettagliata del primo giudice. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 23 ottobre 2020, n.137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176 (art. 23, comma 8)
Richiamata come norma procedurale relativa alla forma di svolgimento del procedimento (contesto formale di trattazione del ricorso)
Il ricorso ha dedotto violazione di tale norma in relazione alla valutazione del materiale probatorio; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'uso di questo vizio in cassazione quando si censura la valutazione della prova, rendendolo inammissibile salvo ipotesi di "doppia conforme"
Norma sul reato di rapina; è stata richiamata dal ricorrente per sostenere che la sottrazione dell'arma fosse elemento della rapina e non reato autonomo, posizione però respinta dalla Corte
Richiamate dal ricorrente in tema di normativa sulle armi per sostenere che la sottrazione dell'arma dovesse rientrare nella fattispecie di rapina; la Corte ha invece ritenuto che il porto/possesso dell'arma integri reato autonomo di pericolo
Norma sul concorso di persone nel reato; il ricorrente la invocava per contestare la qualificazione del concorso, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione per la responsabilità concorrente nella rapina e nel porto d'arma
art. 581, comma 2 e art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norme richiamate dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità e per motivi non consentiti in cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita le doglianze consentite in Cassazione in materia di motivazione; la Corte ha richiamato tale limite per escludere la censura sulla valutazione del compendio probatorio tramite il vizio per inosservanza delle norme processuali
Massime di principio
- In cassazione i motivi che attaccano la valutazione del merito probatorio sono in gran parte inammissibili salvo il caso di "doppia conforme" (entrambi i giudici del merito abbiano travisato macroscopicamente le prove) o quando il giudice d'appello introduca nuovi elementi non valutati dal primo giudice
- La deduzione generica di nullità o di carenze motivazionali senza la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. espone il ricorrente all'inammissibilità per motivi non consentiti
- La sottrazione o il possesso di un'arma, anche contestuale a una rapina, può integrare un reato autonomo (porto/possesso di arma) e non essere assorbito nella rapina quando costituisce un pericolo indipendente: non sempre opera la disciplina del reato complesso
- Le critiche generiche al trattamento sanzionatorio (richiesta di riduzione della pena o riconoscimento di attenuanti) devono essere fondate su specifici profili di illogicità o arbitrarietà della motivazione per superare la soglia di inammissibilità
- La condanna in cassazione per inammissibilità può comportare l'obbligo di rifondere le spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende
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