Cassazione Civile, Ordinanza n. 16447/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo all'anno 2013 emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, ritenuta aver conseguito utili non dichiarati. In conseguenza dell'accertamento societario, l'Amministrazione ha emesso nei confronti della socia, titolare del 60% delle quote, un avviso di accertamento Irpef per reddito di partecipazione. La contribuente ha impugnato l'atto in primo grado e in appello, ma i giudici tributari hanno confermato l'accertamento. In cassazione ha dedotto due motivi: 1) nullità della sentenza per mancata sospensione del giudizio sulla propria posizione, nonostante la pendenza del giudizio pregiudicante relativo all'accertamento emesso contro la società; 2) violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché la CTR avrebbe ritenuto automaticamente estensibile alla socia l'accertamento di maggior reddito della società, mentre si tratterebbe di una presunzione semplice da valutare solo dopo la definizione del giudizio societario e comunque alla luce di specifica prova sulla distribuzione degli utili.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Sul primo, ha escluso l'obbligatorietà della sospensione ex art. 295 c.p.c., richiamando il principio per cui, quando il giudizio pregiudicante sia stato deciso con sentenza ancora impugnabile o impugnata, non sussiste sospensione necessaria, ma il giudice può al più valutare la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Nel caso concreto, essendo già intervenuta la decisione di primo grado nel giudizio relativo alla società, la CTR non era tenuta a sospendere il processo. Sul secondo, ha ribadito che, nelle società di capitali a ristretta base azionaria o partecipativa, l'accertamento di maggiori ricavi extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili ai soci, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. La socia non ha allegato né provato che i maggiori ricavi non siano stati realizzati, oppure che siano stati accantonati, reinvestiti o attribuiti ad altri soggetti. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata come parametro del motivo per dedurre violazione di legge in cassazione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per dedurre nullità della sentenza e del procedimento
la sospensione necessaria non è obbligatoria se il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato
in presenza di sentenza sul giudizio pregiudicante, il giudice può tenere conto della decisione o sospendere il processo in via discrezionale
art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992
norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della sospensione del processo tributario
art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973
consente la presunzione di attribuzione ai soci, pro quota, degli utili extracontabili prodotti da società a ristretta base
in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, opera la regola sulla caducazione della sentenza dipendente
richiamato nel principio secondo cui, se è stata disposta sospensione, può essere chiesta la prosecuzione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel rapporto tra giudizio pregiudicante e giudizio pregiudicato, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è obbligatoria quando sulla causa pregiudicante sia già intervenuta una sentenza non passata in giudicato; in tale evenienza il giudice può, al più, sospendere facoltativamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. oppure dare rilievo alla decisione già emessa.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori ricavi extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili ai soci, con conseguente inversione dell'onere della prova.
- Il socio destinatario dell'accertamento non può limitarsi a negare la propria partecipazione alla gestione o conduzione sociale, ma deve dimostrare, anche mediante presunzioni, che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati, oppure che non sono stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti o attribuiti a terzi.
- La contestazione della nullità della sentenza per mancata sospensione del processo è infondata quando il giudice di merito abbia esercitato legittimamente il potere discrezionale riconosciutogli dalla disciplina sulla sospensione facoltativa.
- In sede di legittimità, la specificità del ricorso è soddisfatta quando i motivi descrivono con chiarezza le doglianze e consentono di comprendere la critica mossa alla decisione impugnata.
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