Cassazione Civile, Ordinanza n. 22094/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. proposta da due soggetti che si dichiaravano unici legittimi possessori, da oltre vent'anni e uti domino, di un fabbricato sito in Lipari. Essi chiedevano che fosse dichiarata l'inefficacia nei loro confronti della precedente sentenza che, in un giudizio tra altri soggetti, aveva accertato l'acquisto per usucapione della medesima particella in favore di una coppia di coniugi. In via principale domandavano il riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione; in subordine, l'accertamento della loro qualità di unici e legittimi possessori. Il tribunale rigettava l'opposizione per difetto di prova del possesso ultraventennale; la corte d'appello confermava, ritenendo non provato l'inizio del possesso esclusivo e il compimento del ventennio alla data rilevante, nonché inammissibile la domanda possessoria perché non incompatibile con il diritto di proprietà accertato. In cassazione i ricorrenti deducevano: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 404 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse esaminato una domanda diversa da quella proposta e avesse indebitamente trasformato l'usucapione in presupposto dell'opposizione; violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente o sotto il minimo costituzionale; violazione dell'art. 1158 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte limitato e male valutato il tempo del possesso; ulteriore violazione dell'art. 404 c.p.c. per aver ritenuto inammissibile la domanda volta al riconoscimento del possesso come autonoma posizione giuridica o di mero fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero tra loro osmotici e, nel complesso, manifestamente infondati. Ha affermato che l'opposizione di terzo non poteva essere accolta sulla sola base di una pretesa posizione possessoria, poiché il possesso è tutela di una apparenza che cede dinanzi al diritto reale altrui già accertato nella sentenza opposta. Ha osservato che, in mancanza di un autonomo diritto incompatibile, i ricorrenti potevano far valere solo l'eventuale acquisto della proprietà per usucapione, ma tale evenienza era stata motivatamente esclusa dai giudici di merito per difetto di prova dell'inizio del possesso ad usucapionem e degli atti possessori. Di conseguenza, la censura sul termine finale del possesso era irrilevante e la motivazione d'appello superava il minimo costituzionale. Ha quindi confermato la condanna alle spese in favore dei controricorrenti e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione di terzo tutela una posizione giuridica autonoma incompatibile con il contenuto della sentenza opposta; non consente di far valere il solo possesso quando questo cede di fronte al diritto reale altrui già accertato.
Il giudice non può pronunciarsi oltre o diversamente rispetto alla domanda, ma nel caso concreto la corte di merito ha correttamente scrutinato la pretesa nei limiti della tutela azionata.
art. 111 Cost.
La motivazione è censurabile solo se mancante o sotto il minimo costituzionale; qui la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata e non apparente.
La motivazione della sentenza deve essere esistente e intelligibile; nel caso concreto è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente.
Richiamato dai ricorrenti per la tutela del possesso, ma la Corte ne ribadisce la natura di apparenza del diritto, non prevalente sul diritto reale altrui.
Richiamato in tema di tutela possessoria; la Corte osserva che la protezione del possesso non può prevalere sul diritto reale accertato in capo ad altri.
Per l'usucapione occorre la prova del possesso continuato per il tempo di legge; nel caso concreto tale prova è stata ritenuta mancante.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei soccombenti.
art. 1, comma 17, L. n. 228/12
Ha inserito nel D.P.R. n. 115/02 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- L'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. richiede che l'opponente faccia valere un diritto autonomo incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza impugnata; la mera allegazione del possesso, quale situazione di fatto o apparenza di diritto, non è di per sé sufficiente se il diritto reale altrui è stato già accertato.
- La tutela possessoria non prevale sul diritto di proprietà o su altro diritto reale incompatibile già riconosciuto a terzi; il possesso è protetto in quanto apparenza giuridica, ma cede di fronte al titolo reale altrui.
- Chi invoca l'usucapione deve provare in modo rigoroso l'inizio del possesso ad usucapionem, la sua continuità e gli atti possessori per il tempo richiesto dalla legge; in mancanza di tale prova, la domanda va respinta.
- In cassazione non è censurabile la sola diversa lettura del materiale probatorio se la motivazione di merito supera il minimo costituzionale; la doglianza è ammissibile solo ove la motivazione sia mancante, apparente o radicalmente illogica.
- La domanda di accertamento del possesso non può essere automaticamente equiparata a una domanda di proprietà per usucapione: le due pretese hanno presupposti e funzioni diverse, e il giudice deve qualificare la domanda secondo il suo contenuto effettivo, senza alterarne il petitum sostanziale.
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