Sentenza n. 1642/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento quanto al ricorso n. 4848 del 2025: 1) del provvedimento prot. n. 31696 del 18/07/2025 notificato in pari data con cui la A.S.L. NA2 Nord ha parzialmente rigettato la istanza ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 trasmessa a mezzo p.e.c. dal Sig. Laezza in data 4 luglio 2025; 2) delle note trasmesse a mezzo p.e.c. in data 22 luglio 2025 e in data 10 luglio 2025 da parte dell'A.S.L. NA2 Nord ha confermato il parziale rigetto della istanza ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 trasmessa a mezzo p.e.c. dal Sig. Laezza in data 4 luglio 2025; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito e/o per silenzio/diniego, se e in quanto lesivo degli interessi del Sig. Laezza; e per la declaratoria del diritto del Sig. Laezza all'accesso a tutti gli atti indicati nella istanza ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 del 04/07/2025, con conseguente ordine impartito alla A.S.L. NA2 Nord di consentire l'accesso ai medesimi atti, rilasciandone copia; II. quanto al ricorso n. 4992 del 2025: avverso e per l'annullamento 1) del provvedimento prot. n. 406949 del 18 agosto 2025 notificato in pari data, con cui la Regione Campania - Centro per l'Impiego di Afragola ha parzialmente rigettato la istanza ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 trasmessa a mezzo p.e.c. dal Sig. Laezza in data 4 luglio 2025; 2) del provvedimento prot. n. 450621 del 15/9/2025 notificato in pari data con cui la Regione Campania - Centro per l'Impiego di Afragola ha integrato il provvedimento prot. n. 406949 del 18/8/2025, confermando di fatto il parziale rigetto della istanza ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 trasmessa a mezzo p.e.c. dal Sig. Laezza in data 4/7/2025; 3) del provvedimento prot. n. 455624 del 17 settembre 2025 notificato in pari data con cui la Regione Campania - Centro per l'Impiego di Afragola ha trasmesso la medesima documentazione inoltrata unitamente al provvedimento prot. n. 450621 del 15 settembre 2025, confermando di fatto il parziale rigetto della istanza ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 trasmessa a mezzo p.e.c. dal Sig. Laezza in data 4 luglio 2025; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito e/o per silenzio/diniego, se e in quanto lesivo degli interessi del Sig. Laezza; e per la declaratoria del diritto del Sig. Laezza all'accesso a tutti gli atti indicati nella istanza ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 del 04/07/2025, con conseguente ordine impartito alla Regione Campania - Centro per l'Impiego di Afragola di consentire l'accesso ai medesimi atti, rilasciandone copia; B) ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.: per la declaratoria dell'obbligo della Regione Campania - Centro per l'Impiego di Afragola di effettuare le verifiche di cui agli artt. 71 ss. del D.P.R. n. 445/2000 relativamente alle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alla procedura di avviamento al lavoro avviata con D.D. n. 2 del 30/1/2025, e più in generale le verifiche del possesso dei requisiti da cui è scaturita l'ammissione alla medesima procedura e l'attribuzione dei singoli punteggi, con conseguente declaratoria dell’illegittimità della inerzia serbata dall'Ente intimato ed emanazione dell'ordine a provvedere;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di parziale diniego dell'accesso documentale relativo a una procedura di avviamento a selezione e, quanto alla Regione, inerzia rispetto alla richiesta di verificare i requisiti e le dichiarazioni dei candidati
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a selezione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante a una procedura ex art. 16 della l. n. 56/1987 per l'assunzione di quattro operatori tecnici presso l'A.S.L. Napoli 2 Nord, era stato collocato in posizione non utile nella graduatoria definitiva a seguito della riammissione di altri candidati. Presentava quindi alla ASL e alla Regione Campania istanze di accesso documentale ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, chiedendo, tra l'altro, le domande e la documentazione dei candidati collocati in posizione migliore, gli atti di attribuzione dei punteggi, gli atti relativi alla riammissione di un candidato, i dati identificativi dei concorrenti, gli atti della verifica delle dichiarazioni sostitutive e dei requisiti, nonché gli atti detenuti dalla ASL relativi alla fase di selezione. Le amministrazioni accoglievano solo parzialmente le istanze. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1, 3 e 22 ss. l. n. 241/1990, della disciplina regionale, dell'avviso pubblico e dell'art. 97 Cost., oltre a difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento. Nel ricorso n. 4992/2025 chiedeva inoltre, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la declaratoria dell'obbligo della Regione di effettuare le verifiche ex artt. 71 ss. d.P.R. n. 445/2000 e di concludere il relativo procedimento.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva. Ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 4848/2025 contro la ASL, rilevando che, secondo la disciplina regionale applicabile, ai Centri per l'Impiego spettavano la verifica delle dichiarazioni e dei documenti dei candidati, la formazione della graduatoria e la gestione delle istanze di riesame, mentre la ASL interveniva solo nella fase successiva all'approvazione della graduatoria, per lo svolgimento delle prove di idoneità. La ASL aveva quindi correttamente consentito l'accesso ai documenti di propria competenza e non aveva uno specifico obbligo di formare o detenere gli ulteriori documenti richiesti. Ha invece accolto nei limiti della motivazione il ricorso n. 4992/2025 contro la Regione. Il giudice ha ritenuto che le domande di partecipazione, i documenti allegati, i verbali e gli atti della procedura selettiva siano normalmente ostensibili a un altro partecipante, salvo specifiche ed effettive esigenze di tutela della sfera riservata vulnerabile, non individuate in modo adeguato dalla Regione. Il valore ISEE e la posizione lavorativa, essendo elementi di ammissione e di attribuzione del punteggio, erano direttamente rilevanti per la verifica della legittimità della graduatoria; le generiche esigenze di riservatezza avrebbero comunque richiesto un puntuale bilanciamento con l'interesse difensivo del richiedente. La circostanza che alcuni documenti fossero conservati sulla piattaforma SILUnicoCampania non esonerava la Regione dall'ostensione, anche mediante messa a disposizione del relativo collegamento. Gli atti di attribuzione dei punteggi dovevano essere esibiti non essendo provata la loro effettiva pubblicazione sul sito istituzionale. Anche gli atti relativi alle verifiche ex artt. 71 ss. d.P.R. n. 445/2000 dovevano essere ostesi, poiché la disciplina regionale attribuiva tale competenza ai Centri per l'Impiego e non alla ASL. La Regione è stata ordinata a consentire l'accesso alla documentazione richiesta, nei limiti e con le modalità indicate in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata respinta la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a., perché il ricorrente non aveva presentato una specifica istanza volta a ottenere l'avvio o la conclusione del procedimento di verifica. Le spese sono state compensate nei rapporti con la ASL e poste a carico della Regione, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Fondano il diritto di accesso documentale. In presenza di un interesse difensivo concreto collegato alla partecipazione a una procedura selettiva, consentono l'accesso agli atti della procedura, salvo specifiche e comprovate esigenze di riservatezza.
Disciplina il giudizio in materia di accesso. Il ricorso è stato accolto nei confronti della Regione, con ordine di esibizione, mentre è stato dichiarato inammissibile nei confronti della ASL per difetto di uno specifico obbligo di formare o detenere la documentazione richiesta.
La domanda avverso il silenzio è stata respinta poiché non risultava presentata una specifica istanza volta a ottenere lo svolgimento delle verifiche e la conclusione del relativo procedimento.
Ha consentito la riunione dei due ricorsi, riguardanti sostanzialmente la medesima vicenda.
art. 24, comma 1, lett. d), l. 241/1990
informazioni a carattere psico-attitudinale
Rappresenta un'eccezione alla regola di ostensibilità degli atti delle procedure selettive, in quanto categoria di informazioni suscettibile di specifica tutela della riservatezza.
Prevedono le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; nella procedura considerata, la relativa competenza era attribuita ai Centri per l'Impiego.
Costituisce la base normativa della procedura di avviamento a selezione per profili per i quali è richiesto il solo assolvimento della scuola dell'obbligo.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive pubbliche, il partecipante che dimostri un interesse difensivo concreto e attuale può accedere alle domande, ai documenti allegati, ai verbali e agli altri atti della procedura necessari a verificare l'ammissione dei concorrenti, l'attribuzione dei punteggi e la legittimità della graduatoria.
- La partecipazione a una procedura selettiva comporta, di regola, che le domande e i documenti prodotti dai candidati, una volta acquisiti alla procedura, non restino coperti da una generica esigenza di riservatezza opponibile agli altri concorrenti; sono salve specifiche ed effettive esigenze di tutela di aspetti vulnerabili della sfera personale, da individuare puntualmente.
- Il valore ISEE e la posizione lavorativa indicati nelle domande di partecipazione, quando costituiscono requisiti di ammissione o elementi determinanti per l'attribuzione del punteggio, sono pertinenti rispetto all'interesse difensivo del concorrente e non possono essere sottratti all'accesso mediante un generico richiamo alla riservatezza.
- Il diniego o la limitazione dell'accesso per ragioni di riservatezza deve essere sorretto da un puntuale bilanciamento tra la tutela dei terzi e l'interesse difensivo del richiedente; la motivazione generica non è sufficiente.
- La mera conservazione dei documenti su una piattaforma informatica non esonera l'amministrazione dall'obbligo di ostensione: l'accesso può essere assicurato anche mediante la messa a disposizione del collegamento alla piattaforma o di modalità equivalenti di consultazione.
- L'azione avverso il silenzio presuppone una specifica istanza rivolta all'amministrazione affinché eserciti il potere e concluda il procedimento; tale presupposto non può essere desunto da una mera istanza di accesso documentale.
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