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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05128/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento per l’imposta unica sulle scommesse relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, emessi nei confronti di un operatore estero del betting in solido con una società italiana che svolgeva attività di raccolta delle scommesse tramite centri di trasmissione dati. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la pretesa fiscale e sanzionatoria, articolando nove motivi: (1) violazione del diritto UE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla compatibilità dell’imposta con la libera prestazione dei servizi e sul trattamento dei CTD collegati a bookmaker esteri; (2) illegittimità degli avvisi per mancata traduzione in inglese; (3)-(4) contestazione del presupposto soggettivo dell’imposta; (5) contestazione del presupposto territoriale; (6) richiesta di disapplicazione della normativa interna per incompatibilità con il diritto unionale e ulteriore rinvio pregiudiziale; (7) violazione della direttiva IVA, assumendo che l’imposta unica sarebbe un tributo sul volume d’affari vietato dall’art. 401 della direttiva 2006/112/CE; (8) omessa applicazione dell’esimente per obiettiva incertezza normativa in tema di sanzioni; (9) contestazione della liquidazione delle spese di lite e, in subordine, della mancata compensazione. La Corte ha ritenuto infondate le censure principali sulla debenza dell’imposta e sulla pretesa discriminazione, ma ha riconosciuto, limitatamente alle sanzioni per le annualità antecedenti al 2011, l’obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi, salvo accogliere parzialmente l’ottavo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla sola parte relativa alle sanzioni irrogate per gli anni 2009 e 2010 nei confronti del bookmaker estero, ritenendo applicabile l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa fino all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo limitatamente alla parte sanzionatoria per le annualità anteriori al 2011. Restano ferme la debenza dell’imposta e le altre statuizioni sfavorevoli alla ricorrente; le spese sono state regolate di conseguenza.

Norme richiamate

  • artt. 56, 57 e 52 TFUE

    La normativa nazionale sull’imposta unica sulle scommesse non è stata ritenuta discriminatoria né tale da ostacolare la libera prestazione dei servizi, perché si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, indipendentemente dallo Stato di stabilimento.

  • art. 267 TFUE

    Non sussistono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale, poiché la questione è già stata decisa dalla Corte di giustizia.

  • art. 7 L. 212/2000

    Non è prevista una specifica regola che imponga la traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario; il contribuente deve provare di non aver potuto conoscere il contenuto dell’atto.

  • art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998

    È la norma che individua il presupposto soggettivo dell’imposta unica sulle scommesse; per la Corte, interpretata alla luce della disciplina successiva e della giurisprudenza costituzionale e unionale, include anche chi gestisce scommesse senza concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010

    Norma interpretativa che esplicita la soggettività passiva anche dei bookmaker esteri e dei loro intermediari; vale anche per rapporti già sorti, ma per le sanzioni anteriori al 2011 permane l’incertezza normativa oggettiva.

  • art. 1, comma 64, L. n. 220/2010

    Indica le finalità della disciplina di settore, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto a evasione ed elusione fiscale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    È applicabile l’esimente per obiettiva incertezza normativa in relazione alle sanzioni per gli anni antecedenti al 2011.

  • art. 10, comma 4, L. n. 212/2000

    Rileva quale base dell’esimente sanzionatoria collegata all’obiettiva incertezza normativa e alla tutela dell’affidamento.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    Non osta a un tributo speciale nazionale sui giochi e sulle scommesse, purché non abbia carattere di imposta sul volume d’affari.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    L’Amministrazione finanziaria, se vittoriosa e assistita da propri funzionari, ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i criteri previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in cassazione.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il tributo si applica a chiunque gestisca o raccolga scommesse sul territorio italiano, anche se operante senza concessione e anche se stabilito in altro Stato membro, quando la normativa nazionale lo prevede in modo generale e non discriminatorio.
  • La libera prestazione dei servizi non è violata se la disciplina fiscale nazionale colpisce in modo uguale operatori nazionali ed esteri e se la diversa posizione dei centri di trasmissione dati che operano per bookmaker esteri deriva dalla loro effettiva attività di raccolta per conto di un soggetto stabilito all’estero.
  • La mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa; occorre allegare e provare di non aver potuto conoscere il contenuto dell’atto nonostante l’ordinaria diligenza.
  • La soggettività passiva dell’imposta unica sulle scommesse può essere ricostruita in senso ampio, includendo sia l’operatore estero sia l’intermediario nazionale che svolge materialmente l’attività di gestione e raccolta, quando la norma interpretativa lo chiarisca.
  • Per le sanzioni tributarie, l’obiettiva incertezza normativa esclude la punibilità quando, prima della norma interpretativa, la disciplina era effettivamente suscettibile di più letture ragionevoli sulla soggettività passiva del contribuente.
  • Un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse non viola di per sé il divieto unionale di imposte sul volume d’affari se non presenta le caratteristiche strutturali dell’IVA, in particolare se manca il meccanismo di detrazione e la base imponibile non è il valore aggiunto.
  • Nel processo tributario, la parte pubblica vittoriosa assistita da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo le regole speciali; la compensazione delle spese resta una facoltà discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaNullitàPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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