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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30274/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (vicino)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di due soggetti che lamentavano di aver subito, per effetto di immissioni rumorose provenienti dal fondo della controparte, un pregiudizio patrimoniale al proprio immobile e alla propria attività commerciale di bed & breakfast. In primo grado era stata accolta almeno in parte la domanda risarcitoria, mentre in appello la decisione è stata riformata o comunque ridimensionata nel senso di escludere la prova di alcuni danni patrimoniali e di negare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., sostenendo che l’appello della controparte fosse inammissibile per difetto di specificità; (2) violazione degli artt. 329, comma 2, e 112 c.p.c., deducendo che la corte d’appello avesse erroneamente escluso una voce di danno patrimoniale, in particolare la perdita di chance di vendere l’immobile, già coperta da giudicato interno per mancata impugnazione; (3) violazione degli artt. 2697, comma 2, e 2727 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte escluso il lucro cessante relativo al bed & breakfast asseritamente invertendo l’onere della prova e trascurando la mancata contestazione della controparte; (4) violazione dell’art. 96, comma 1, c.p.c., per avere negato la condanna per lite temeraria nonostante la pretesa mala fede o colpa grave della controparte nella fase cautelare e nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché l’appello era stato considerato sufficientemente specifico e la verifica dell’osservanza dell’art. 342 c.p.c. compete al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logico-giuridici; ha ritenuto infondato il secondo, escludendo la violazione del giudicato interno/acquiescenza perché la voce di danno richiamata dai ricorrenti era stata già qualificata dal giudice di primo grado come rigettata in relazione alla difficoltà di vendita dell’immobile, distinta dalla diversa voce accolta; ha dichiarato inammissibile il terzo, perché i ricorrenti, sotto veste di violazione di legge, censuravano in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non riconducibile a un vizio di sussunzione; ha dichiarato inammissibile anche il quarto, ricordando che l’accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è tipicamente rimesso al giudice di merito, se motivato in modo adeguato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiede la specificità dei motivi di appello, con chiara individuazione delle statuizioni impugnate e delle censure mosse alla sentenza di primo grado; la relativa verifica, però, appartiene al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    La Corte esclude l’acquiescenza o il giudicato interno sulla specifica voce di danno, poiché quella voce risultava già rigettata in primo grado.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dai ricorrenti sul riparto dell’onere della prova; la Corte osserva che la censura attiene in realtà alla valutazione del fatto e delle prove, non alla falsa applicazione della norma.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato in tema di presunzioni, ma la censura viene ritenuta inammissibile perché diretta contro la ricostruzione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte esclude che la decisione impugnata abbia violato il principio di disponibilità e valutazione della prova, trattandosi piuttosto di contestazione della valutazione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove; la Corte lo ritiene non utilmente invocabile per censurare in cassazione la ricostruzione fattuale.

  • art. 111 Cost.

    Evocato in connessione con la doglianza sulla prova e sulla motivazione; non emerge una autonoma violazione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per i primi due motivi, ma la Corte esclude le denunciate nullità processuali.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per il terzo motivo; la Corte rileva che la censura non denuncia davvero una violazione di legge, ma una diversa lettura del fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È il parametro richiamato per il quarto motivo; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sull’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata ricorre quando la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave; l’accertamento è di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    Viene applicato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il requisito di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. va valutato considerando se l’atto consenta di individuare le statuizioni impugnate, le critiche alla sentenza di primo grado e la diversa soluzione richiesta; la verifica è tipicamente rimessa al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per vizi logici o giuridici del ragionamento.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare, in realtà, la mera ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito; quando la critica investe il contenuto rappresentativo delle prove o la congruità della motivazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con i limiti del vizio motivazionale.
  • L’onere di contestazione riguarda solo i fatti noti alla parte che deve contestarli; non opera per circostanze ignote o comunque non dimostrate come conosciute dalla controparte.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di mala fede o colpa grave della parte soccombente ed è oggetto di apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • In cassazione, il giudicato interno o l’acquiescenza possono essere esclusi quando la voce di danno o il capo di sentenza richiamato dal ricorrente risulti, in concreto, già rigettato o comunque non effettivamente devoluto al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti realiCommerciale
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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