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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25377/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione del GUP del Tribunale, resa all'esito di giudizio abbreviato, con cui era stata affermata la sua responsabilità per più episodi di cessione di sostanza stupefacente, poi riqualificati in fatto di lieve entità, e gli era stata irrogata una pena detentiva e pecuniaria. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione sulla determinazione della pena base relativa al capo 20: ha sostenuto che, trattandosi di una sequenza di cessioni ripetute in favore del medesimo acquirente, la pena base avrebbe dovuto essere fissata con riferimento alla singola condotta più grave, con eventuali aumenti per la continuazione interna e poi esterna; invece, a suo dire, il giudice aveva applicato una pena base unitaria ed eccessiva, senza dare conto del corretto esercizio del potere discrezionale di commisurazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo perché la questione della continuazione interna e della valutazione globale della condotta ai fini sanzionatori non era stata specificamente devoluta con l'appello, che conteneva solo una generica doglianza sull'eccessività della pena, e perché il ricorso non censurava correttamente la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'imputato era stato condannato per i capi 19, 20 e 21 alla pena finale di anni due di reclusione ed euro 1400 di multa, dopo determinazione della pena base per il capo 20 in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1800 di multa, aumento per continuazione ad anni tre di reclusione ed euro 2100 di multa e riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Ha ritenuto che il capo 20 riguardasse molteplici cessioni di hashish al medesimo soggetto, tra gennaio e maggio 2023, e che il giudice di merito avesse comunque valorizzato complessivamente la condotta ai fini sanzionatori. Tuttavia ha osservato che la doglianza relativa al mancato riconoscimento della continuazione interna non era stata dedotta né in appello né nel ricorso in modo specifico. Ha quindi applicato il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che introduca una questione non devoluta con i motivi di appello, anche quando in appello la censura sia stata prospettata in modo solo generico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per la censura sulla commisurazione della pena; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile il motivo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato per qualificare il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte ribadisce che cessioni ravvicinate, nel medesimo contesto spazio-temporale e senza apprezzabile soluzione di continuità, possono integrare un unico reato di lieve entità.

  • art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    È la base normativa dell'inammissibilità del ricorso che deduce una questione non devoluta con l'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Implicitamente applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, ossia non specificamente devolute con i motivi di appello; la generica enunciazione del tema in appello non basta se il ricorso sviluppa per la prima volta la doglianza in modo compiuto e specifico.
  • Il controllo della Cassazione sulla commisurazione della pena presuppone una censura rituale e specifica della motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Nel reato di cessione di stupefacenti di lieve entità, cessioni ripetute nel medesimo contesto spazio-temporale e senza apprezzabile soluzione di continuità possono essere valutate unitariamente ai fini della configurazione del fatto complessivo e della pena.
  • Quando il giudice di merito abbia già effettuato una valutazione complessiva delle condotte reiterate ai fini sanzionatori, la doglianza sulla misura della pena deve confrontarsi con tale impostazione e non limitarsi a contestazioni astratte sulla pena base.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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