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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37489/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società proprietaria di un immobile classificato in categoria D un avviso di accertamento catastale con attribuzione di una rendita superiore a quella proposta dalla contribuente tramite procedura DOCFA, in applicazione dell'art. 1, comma 21, della L. 208/2015. La CTP aveva annullato l'atto per difetto di motivazione e la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'Amministrazione dovesse esplicitare i parametri seguiti per discostarsi dalla rendita proposta. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che, nel caso DOCFA, quando l'Ufficio non contesta i dati fattuali indicati dal contribuente ma effettua solo una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, la motivazione dell'avviso è sufficiente se contiene i dati oggettivi e la classe attribuita.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato l'avviso per difetto di motivazione e ha rinviato la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di classamento catastale a seguito di DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente non vengono disattesi e la divergenza dipende solo da una valutazione tecnica diversa della rendita.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    È richiamato quale parametro di motivazione dell'atto; nel caso di classamento DOCFA la sua violazione è esclusa quando l'avviso indica dati oggettivi e classe attribuita e la divergenza riguarda solo una valutazione tecnica.

  • art. 3 L. 241/1990

    È invocato dalla ricorrente come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte ne esclude la violazione alla luce dell'orientamento consolidato sul contenuto motivazionale sufficiente degli avvisi DOCFA.

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    È la disposizione richiamata in relazione alla revisione della rendita catastale e all'esclusione di alcune componenti del bene dal calcolo della rendita.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente se l'Ufficio indica i dati oggettivi considerati e la classe attribuita, purché non contesti gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente.
  • Se la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene e non da un dissenso sui dati di fatto, non è necessario un'autonoma e analitica esposizione dei parametri estimativi nell'avviso.
  • In tali ipotesi, la motivazione dell'atto rileva soprattutto ai fini della verificabilità e attendibilità della valutazione tecnica, non come requisito di legittimità sostanziale dell'avviso.
  • La censura di difetto di motivazione non è fondata quando il contribuente abbia già fornito i dati oggettivi rilevanti e l'Ufficio li abbia mantenuti fermi, limitandosi a una diversa stima catastale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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