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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29086/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di conferimento dell'incarico di direttore generale stipulati con un ente locale: un primo rapporto, poi giunto a naturale scadenza, e un secondo rapporto, cessato anticipatamente per le dimissioni del Sindaco. Il direttore generale ha agito per ottenere l'indennità di buonuscita prevista dall'art. 6 dei contratti, sostenendo che si trattasse di un emolumento autonomo e aggiuntivo rispetto al trattamento economico e previdenziale disciplinato dall'art. 3. Il Comune ha resistito sostenendo che tale lettura determinasse una duplicazione ingiustificata di emolumenti, anche perché il destinatario era un dipendente pubblico poi rientrato nella funzione di vice-prefetto. Dopo un primo accoglimento della domanda, la causa era stata decisa in un precedente giudizio di cassazione con rinvio, che aveva imposto un riesame sistematico delle clausole di entrambi i contratti. In sede di rinvio la Corte territoriale ha ritenuto che l'indennità di buonuscita coincidesse con il trattamento economico complessivo previsto dall'art. 3 e non costituisse una prestazione ulteriore. Con il ricorso per cassazione il direttore generale ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno e del decisum della precedente sentenza rescindente, sostenendo che il rinvio avrebbe dovuto riguardare solo il secondo contratto; 2) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, assumendo che il giudice di rinvio avesse prima presupposto la coincidenza tra le due voci e poi cercato elementi confermativi, invece di interpretare realmente le clausole; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, con riferimento al rigetto della domanda subordinata di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., fondata sulla pretesa ambiguità delle clausole che avrebbe ingenerato un affidamento erroneo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la precedente sentenza rescindente aveva investito il complessivo ragionamento relativo a entrambi i contratti e aveva rimesso al giudice di rinvio il riesame delle disposizioni contenute nei due contratti stipulati tra le parti; pertanto non vi era alcun giudicato interno sul primo contratto. Ha ritenuto infondato il secondo perché la Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva effettivamente svolto un'interpretazione sistematica, analitica e complessiva delle clausole contrattuali, coerente con il dictum di legittimità, e le censure del ricorrente si risolvevano in una richiesta di diversa lettura delle pattuizioni, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo perché il rigetto della domanda subordinata di responsabilità precontrattuale derivava logicamente dalla ricostruzione interpretativa delle clausole, che escludeva l'ambiguità invocata; la motivazione non era apparente né al di sotto del minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza è stata reputata infondata perché il giudice di rinvio aveva rispettato i canoni ermeneutici e la censura mirava solo a una diversa interpretazione del contratto, non deducibile in cassazione come violazione di legge quando l'interpretazione di merito sia logicamente e normativamente corretta.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata respinta perché non vi è stato mancato rispetto del decisum della precedente sentenza di cassazione: il rinvio riguardava entrambi i contratti e non solo uno di essi.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c.

    I canoni ermeneutici sono stati ritenuti correttamente applicati dalla Corte territoriale, che ha esaminato le clausole singolarmente e nel loro insieme, valorizzandone la ratio complessiva.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non è stata ritenuta apparente o perplessa, perché consentiva il controllo sul ragionamento decisorio e superava la soglia del minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della motivazione costituzionalmente necessaria; nel caso concreto la motivazione è stata considerata sufficiente.

  • art. 1337 c.c.

    La domanda subordinata di responsabilità precontrattuale è stata esclusa perché la ricostruzione interpretativa dei contratti rendeva implausibile la pretesa di un affidamento leso da ambiguità negoziale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato solo per la definizione del procedimento in camera di consiglio sulla base di proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di rinvio il giudice di merito deve conformarsi al decisum rescindente considerando l'effettivo perimetro della cassazione precedente; se la sentenza di legittimità ha rimesso in discussione una lettura complessiva di più contratti o clausole, non può parlarsi di giudicato interno limitato a una sola parte del rapporto.
  • La censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è infondata quando il giudice di merito abbia svolto un'interpretazione sistematica e complessiva delle clausole, coerente con i criteri degli artt. 1362 ss. c.c.; in cassazione non è ammessa una mera richiesta di sostituire una diversa lettura del contratto a quella adottata dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo se non consente il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è quando il provvedimento esplicita la ratio della decisione e mostra di aver valutato le principali argomentazioni delle parti.
  • La responsabilità precontrattuale non può essere affermata se l'interpretazione complessiva del contratto esclude l'ambiguità delle pattuizioni e quindi l'esistenza di un affidamento incolpevole meritevole di tutela.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoNullità

Testo integrale

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