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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20542/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato nel 2003 con una compagnia aerea, poi ceduto nel 2010 a un’altra società del gruppo. In un primo giudizio era stato accertato la nullità del termine e il diritto della lavoratrice alla ricostruzione della carriera, con successivi inquadramenti e anzianità riconosciuti dalla data iniziale del rapporto; tale decisione era divenuta definitiva. Nel successivo giudizio la lavoratrice aveva chiesto la condanna delle società al pagamento delle differenze retributive maturate: per il periodo lavorato prima della cessione e per quello successivo, oltre agli scatti di anzianità e agli effetti economici dei superiori inquadramenti. Le società ricorrono per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 32 l. 183/2010, sostenendo che l’indennità omnicomprensiva prevista per la conversione del termine esaurirebbe ogni ulteriore pretesa risarcitoria per il periodo tra scadenza del termine e pronuncia giudiziale; 2) violazione del giudicato, degli artt. 2909 c.c. e 39 c.p.c., e del divieto di ne bis in idem, per asserita duplicazione delle domande già coperte dal primo giudizio; 3) erronea interpretazione del contratto di cessione del rapporto di lavoro del 2010 e degli artt. 1362 ss. c.c., con errato richiamo all’art. 2112 c.c.; 4-5) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in relazione al rigetto delle istanze istruttorie e alla dichiarazione di inammissibilità delle censure sui conteggi; 6) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per l’erronea ritenuta novità delle contestazioni sui conteggi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente i primi tre motivi, ritenendo corretta la distinzione tra l’indennità forfettaria ex art. 32 l. 183/2010, che copre i danni del periodo di intervallo non lavorato fino alla sentenza di conversione, e i diritti retributivi connessi ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, come ricostruzione della carriera, anzianità e scatti. Ha escluso inoltre la violazione del giudicato e del ne bis in idem, perché nel primo giudizio non era stata proposta la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive poi azionata separatamente. Ha poi ritenuto infondato il motivo sull’interpretazione del contratto di cessione del rapporto, affermando la differenza tra trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. e cessione del contratto ex art. 1406 c.c., ma confermando che, nel caso concreto, il contratto e il giudicato precedente imponevano il mantenimento dei diritti derivanti dal rapporto originario. È stata invece accolta parzialmente la doglianza sulla motivazione: sufficiente la spiegazione sul diniego di prove, ma mancante la motivazione sulla dichiarata inammissibilità delle censure relative agli errori di conteggio, poiché tali contestazioni risultavano già formulate in primo grado. Il sesto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 183/2010

    l’indennità risarcitoria ha carattere omnicomprensivo e copre i danni retributivi e contributivi relativi al periodo tra scadenza del termine e sentenza di conversione, ma non esclude i diritti retributivi maturati per i periodi di effettivo lavoro o per la ricostruzione della carriera oltre tali limiti temporali

  • art. 1, comma 13, l. n. 92/2012

    norma di interpretazione autentica che valorizza il carattere omnicomprensivo dell’indennità ex art. 32 l. 183/2010

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato impedisce la riproposizione delle medesime domande già decise, ma non preclude una nuova domanda diversa per petitum e causa petendi

  • art. 39 c.p.c.

    la litispendenza rileva solo tra cause pendenti; non determina invalidità ove la prima causa sia già definita con giudicato

  • art. 1362 c.c.

    i criteri di interpretazione contrattuale devono essere applicati per ricostruire correttamente il significato del contratto di cessione del rapporto di lavoro

  • art. 1363 c.c.

    il contratto va interpretato complessivamente, coordinando le clausole relative ad anzianità e trattamento retributivo

  • art. 1367 c.c.

    l’interpretazione deve preferire il significato che consente l’efficacia delle clausole negoziali

  • art. 1369 c.c.

    le espressioni contrattuali vanno intese nel senso più coerente con la natura e l’oggetto del rapporto

  • art. 1406 c.c.

    la cessione del contratto comporta la sostituzione di un contraente e il subentro del cessionario nel rapporto, con continuità del rapporto di lavoro, ma non equivale al trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.

  • art. 2112 c.c.

    richiamato per distinguerlo dalla cessione del contratto; il regime di solidarietà cedente-cessionario opera nel trasferimento d’azienda, non nella mera cessione del contratto

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale; la sua totale mancanza integra nullità deducibile in cassazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la sentenza deve contenere, sia pure in forma concisa, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione mancante o apparente integra nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    nel testo novellato consente di censurare solo l’omesso esame nei limiti del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiede che il provvedimento giurisdizionale sia motivato almeno in misura sufficiente a renderne comprensibile il percorso argomentativo

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è stata dedotta in relazione alla ritenuta novità delle contestazioni sui conteggi, poi assorbita

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere di contestazione e prova sui conteggi, ma il motivo è stato assorbito

Massime di principio

  • L’indennità forfettaria prevista per la conversione del contratto a termine ha natura omnicomprensiva e assorbe i danni retributivi e contributivi relativi al solo periodo di estromissione dal lavoro fino alla pronuncia giudiziale di conversione.
  • Tale indennità non preclude il riconoscimento di diritti diversi e ulteriori, come la ricostruzione della carriera, gli scatti di anzianità e le differenze retributive riferite ai periodi in cui il lavoratore ha effettivamente prestato attività.
  • Il giudicato impedisce la riproposizione di domande identiche, ma non osta a una successiva azione avente petitum e causa petendi diversi, anche se connessa al medesimo rapporto di lavoro.
  • La cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. va distinta dal trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.: nel primo caso il cessionario subentra nel rapporto per effetto della cessione del solo contratto, senza automatica applicazione del regime di solidarietà proprio del trasferimento d’azienda.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi del tutto, o sia ridotta al punto da non consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione concisa ma comprensibile è sufficiente.
  • In cassazione, una censura di inammissibilità per novità della questione è infondata se dagli atti risulta che la questione era già stata tempestivamente dedotta nel grado precedente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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