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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35358/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (importatore)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con cui l’ufficio doganale aveva rettificato il valore in dogana delle merci importate nel 2015, includendovi i diritti di licenza/royalties corrisposti dalla società alla titolare del marchio. Il ricorso era articolato in otto motivi: si denunciava anzitutto la motivazione apparente della sentenza d’appello, poi l’omessa pronuncia sulla dedotta carenza di legittimazione/competenza territoriale dell’ufficio, la violazione della normativa unionale sul valore doganale, degli artt. 157, 159 e 160 del regolamento di attuazione del codice doganale, degli artt. 1362 e 1363 c.c. e delle presunzioni semplici, oltre a diversi vizi di omessa pronuncia su ulteriori questioni dedotte nei gradi di merito, tra cui la pretesa duplicazione dell’IVA, la debenza degli interessi e la violazione dell’art. 232 del codice doganale comunitario. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la CTR aveva richiamato principi generali sul valore doganale e una precedente decisione della Cassazione, ma senza indicare in modo intelligibile gli elementi concreti ricavati dalla contrattualistica tra licenziataria, licenziante e produttore estero dai quali inferire il controllo della licenziante sul produttore e quindi il necessario nesso tra pagamento delle royalties e condizione di vendita delle merci importate.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata per motivazione apparente, ritenendo che la CTR non avesse svolto una reale ricostruzione logico-giuridica dei fatti e dei contratti rilevanti, né avesse spiegato quali clausole o elementi contrattuali dimostrassero il controllo della licenziante sul produttore estero e la conseguente includibilità delle royalties nel valore doganale. Il giudizio è stato quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Sono state richiamate le diverse censure ammissibili in cassazione: violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi; nel caso concreto il vizio decisivo è stato la nullità per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; se è solo apparente la sentenza è nulla.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione sufficiente a far comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la motivazione della sentenza non può essere meramente assertiva o apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso per omessa pronuncia su eccezioni e domande dedotte in giudizio.

  • art. 87 Reg. UE 952/2013

    Invocato dalla ricorrente come norma doganale, ma non esaminato nel merito per l’assorbimento degli altri motivi.

  • art. 101 Reg. UE 952/2013

    Invocato dalla ricorrente come norma doganale, ma non esaminato nel merito per l’assorbimento degli altri motivi.

  • art. 143, par. 1, lett. e), reg. (CEE) 2454/1993

    Il controllo, ai fini del legame tra soggetti, è inteso in senso ampio e può risultare anche da un potere di orientamento di fatto.

  • art. 157, par. 2, reg. (CEE) 2454/1993

    Il corrispettivo o diritto di licenza si aggiunge al prezzo solo se si riferisce alle merci valutate e costituisce condizione di vendita.

  • art. 159 reg. (CEE) 2454/1993

    Per i marchi di fabbrica il diritto di licenza entra nel valore doganale solo se ricorrono i requisiti specifici previsti dalla norma.

  • art. 160 reg. (CEE) 2454/1993

    Se il pagamento è dovuto a un terzo, le condizioni di cui all’art. 157, par. 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o persona legata al venditore richiede tale pagamento.

  • art. 32, comma 1, lett. c), reg. (CEE) n. 2913/1992

    I corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare vanno aggiunti al valore di transazione se il compratore è tenuto a pagarli come condizione della vendita.

  • art. 220 c.d.c.

    Dedotto come violato nei motivi, ma il suo esame è rimasto assorbito.

  • art. 239 c.d.c.

    Dedotto come violato nei motivi, ma il suo esame è rimasto assorbito.

  • art. 232 c.d.c.

    Dedotto come violato nei motivi, ma il suo esame è rimasto assorbito.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati come criteri di interpretazione contrattuale, ma non esaminati nel merito per l’assorbimento.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati in tema di presunzioni semplici ai fini della ricostruzione del rapporto contrattuale e del controllo; non esaminati nel merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per l’omesso esame di fatti e per la valutazione della prova, ma assorbiti.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice di merito, pur esprimendo un testo formalmente motivato, non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito e non consente il controllo della decisione.
  • In tema di valore doganale, le royalties si aggiungono al prezzo di transazione solo se ricorrono cumulativamente le condizioni previste dalla disciplina unionale: mancata inclusione nel prezzo, riferimento alle merci importate e pagamento come condizione della vendita.
  • La nozione di "condizione di vendita" richiede una verifica concreta dei rapporti contrattuali, volta ad accertare se il venditore, o soggetto a lui legato, non avrebbe venduto in assenza del pagamento del diritto di licenza.
  • Il "controllo" rilevante ai fini doganali va inteso in senso ampio, comprensivo anche di un potere di orientamento di fatto sulla controparte o sul produttore, ma deve risultare da elementi concreti e specifici della fattispecie.
  • Quando il giudice fonda la decisione su una precedente pronuncia relativa ad altro rapporto giuridico, deve comunque spiegare in modo autonomo perché i principi affermati siano applicabili al caso deciso, indicando gli elementi di fatto che giustificano la soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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