Cassazione Penale, Ordinanza n. 06242/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto per difetto di querela e, rideterminata la pena in anni uno, aveva confermato nel resto la condanna di due imputati per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, riconoscendo anche la recidiva per entrambi. Con distinti ricorsi per cassazione, gli imputati deducevano violazione di legge e vizio di motivazione esclusivamente in relazione alla mancata esclusione della recidiva e, più in generale, al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze tendessero soltanto a sollecitare una diversa valutazione di merito della pena e della recidiva, già adeguatamente motivate dai giudici di merito con riferimento alle plurime condanne pregresse per gravi reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva, osservando che il giudice d'appello aveva dato conto in modo logico e coerente dell'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne affronta il contenuto precettivo, ma si limita a prendere atto della condanna per tale reato.
La recidiva contestata è stata ritenuta sussistente e confermata in appello; la Cassazione ha giudicato non sindacabile in sede di legittimità la motivazione resa sul punto, perché logicamente coerente e ancorata ai precedenti penali.
I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di recidiva e trattamento sanzionatorio, la motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando dia conto, in modo logico e coerente, degli elementi valorizzati per l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena, come i precedenti penali dell'imputato.
- Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano soltanto a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto e una nuova valutazione della pena sono inammissibili in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando una sentenza di merito abbia già esplicitato le ragioni del riconoscimento della recidiva e della quantificazione della pena, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, se la motivazione è non manifestamente illogica.
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