Cassazione Civile, Sentenza n. 27536/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI 2008 relativo a terreni e aree fabbricabili per valore venale ritenuto eccessivo. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione del principio del giudice naturale per riassegnazione del fascicolo; 2) omissione di pronuncia sulla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; 3) mancata valutazione del perchè la mancata impugnazione della delibera comunale precluderebbe la disapplicazione da parte del giudice tributario; 4) errata interpretazione dell'art.5, comma 5, d.lgs. 504/92 circa la portata vincolante della delibera comunale; 5) violazione dell'art.7 d.lgs. 546/92 circa il potere di disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo; 6) omesso esame di fatti decisivi e di perizia di parte (e di una successiva delibera comunale rideterminativa dei valori) che dimostrerebbero l'eccessività del valore attribuito ai terreni.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi (assegnazione alla sezione centrale e sufficienza della motivazione dell'avviso nella forma richiamata) e ha accolto i restanti quattro motivi (terzo, quarto, quinto e sesto). In particolare la Corte ha ritenuto errata l'affermazione della CTR secondo cui la mancata impugnazione della delibera comunale renderebbe impossibile la sua disapplicazione in sede tributaria; ha affermato che la delibera comunale ha valore presuntivo e può essere contestata in giudizio con prove contrarie; ha censurato l'assenza di istruttoria della CTR sui fatti e sulle prove (perizia di parte e successiva delibera rideterminativa) attinenti all'eccessività del valore venale. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla CTR Campania per nuovo esame, con decisione anche sulle spese del procedimento.
Norme richiamate
Costituzione, art. 25
Richiamata rispetto al principio del giudice naturale; la Corte ha ritenuto non violato l'art.25 dalla riassegnazione tra sezioni interne perché le sezioni staccate sono mere articolazioni interne della CTR
Richiamato nel contesto della censura sulla competenza/assegnazione; la Corte ha ritenuto irrilevante lo spostamento organizzativo tra sezioni nei termini dedotti
codice di procedura civile, art. 112
Rilevato nella censura per omessa pronuncia su specifiche questioni; la Corte ha ricordato il principio secondo cui non è necessario che il giudice si pronunci su ogni singola allegazione se la decisione implicitamente le esclude
codice di procedura civile, art. 132
Riferito al dovere di motivazione concisa; la Corte ha applicato il principio che la motivazione deve esporre gli elementi necessari alla decisione e implicitamente respingere argomentazioni incompatibili con la soluzione adottata
d.lgs. 504/1992, art. 5, comma 5
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che la delibera comunale fornisce una presunzione di valore venale ma non ha natura vincolante o intangibile: può essere contestata con prove contrarie in sede tributaria
Applicato per affermare il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare incidentalmente atti amministrativi generali posti a fondamento dell'atto impositivo, se dedotti e provati nell'ambito del giudizio
d.lgs. 446/1997, art. 59, comma 1, lett. g)
Richiamata come norma che legittima l'adozione di delibere comunali di determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, la cui natura è però di presunzione estimativa e non di parametro imperativo insindacabile
codice di procedura civile, art. 348-ter (ultima comma)
Citato rispetto alla preclusione della 'doppia conforme': la Corte ha precisato che tale preclusione non opera se nei due gradi è mancata l'istruzione probatoria o le decisioni non si fondano sulle stesse ragioni
codice di procedura civile, art. 360
Norma procedurale della cassazione: richiamata per inquadrare i motivi di ricorso (omessa pronuncia, violazione di legge, ecc.) che hanno condotto alla decisione
Massime di principio
- La riassegnazione interna di fascicoli tra sezioni staccate e sede centrale delle Commissioni tributarie non viola di per sé il principio del giudice naturale, purché si tratti di mera riorganizzazione interna e non di alterazione della competenza prevista dalla legge.
- Un avviso di accertamento che richiami la delibera comunale contenente determinatezze di valore può considerarsi sufficientemente motivato rispetto ai suoi elementi essenziali; tuttavia ciò non esonera l'ente dall'indicare la base imponibile né il contribuente dall'onere di produrre prove sul minor valore.
- La mancata impugnazione, in via amministrativa, di una delibera comunale che fissa valori estimativi non preclude al giudice tributario il potere di disapplicare incidentalmente tale atto quando la sua conformità è oggetto di dedotta impugnazione nell'ambito del giudizio tributario.
- Le delibere comunali di determinazione dei valori hanno natura presuntiva: costituiscono indizi valutativi e possono essere efficacemente contrastate con perizia di parte e altre prove di mercato; il giudice tributario deve esaminare le prove decisive sul punto.
- Se il giudice di merito omette di valutare fatti e prove decisive (perizia di parte, elementi successivi rilevanti), la Corte di cassazione può annullare e rinviare per integrare l'istruttoria; la preclusione della 'doppia conforme' non opera quando l'istruzione probatoria è mancata.
- Il giudice non è tenuto a discutere ogni singolo rilievo, ma la motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico-giuridico; decisioni che escludono aprioristicamente la possibilità di esame di questioni fondamentali del rapporto impositivo (es. base imponibile) sono viziabili.
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