Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30876/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di merito aveva condannato l'imputato alla pena di euro 6.000 di ammenda per un fatto di deposito incontrollato di rifiuti, accertato in un'area riconducibile alla sua attività, dove erano stati rinvenuti rilevanti cumuli di rifiuti, anche pericolosi, e carcasse di veicoli, in assenza di presidi di sicurezza ambientale. Nel ricorso si deduceva: 1) l'erroneità del giudizio di colpevolezza, prospettando una diversa lettura delle prove raccolte dal N.O.E. di Catania e dalla Guardia di Finanza di Milazzo; 2) la mancata applicazione della procedura di cui all'art. 318-bis d.lgs. 152/2006, assumendo che dovesse essere attivata l'oblazione/ammissione al percorso estintivo ambientale; 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, già esaminato in modo chiaro e logico dal giudice di merito, che aveva fondato l'affermazione di responsabilità sugli accertamenti di organi di polizia giudiziaria senza travisarne il contenuto. Ha giudicato manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che il Tribunale aveva dato spiegazione pertinente dell'irritualità e tardività della richiesta difensiva. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il giudice di merito aveva valorizzato correttamente l'ampio lasso temporale del deposito irregolare, desunto anche dalla vegetazione spontanea cresciuta sui cumuli di rifiuti, elemento incompatibile con la particolare tenuità del fatto. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. 152/2006

    Integra il reato il deposito incontrollato di rifiuti, anche pericolosi, accertato presso l'area dell'attività dell'imputato, in assenza di misure di tutela ambientale.

  • art. 318-bis d.lgs. 152/2006

    La procedura non è applicabile quando la richiesta difensiva risulta irrituale o tardiva, secondo la motivazione del giudice di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando le modalità concrete e la durata del deposito irregolare denotano non occasionalità e non minima offensività, come desumibile anche dalla vegetazione spontanea sui cumuli di rifiuti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica, coerente ed esauriente.
  • Il vizio denunciabile in cassazione non sussiste se la censura si limita a contrapporre una lettura diversa del materiale probatorio rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • Nel reato di deposito incontrollato di rifiuti, l'accertamento di accumuli rilevanti, anche pericolosi, e l'assenza di presidi di sicurezza possono sorreggere il giudizio di responsabilità.
  • La procedura di cui all'art. 318-bis d.lgs. 152/2006 non può essere utilmente invocata se la relativa istanza è proposta in modo irrituale o oltre il termine rilevante, purché il giudice di merito dia adeguata spiegazione di tale tardività.
  • La particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte di deposito irregolare protratte nel tempo e con elementi fattuali che rivelino una significativa persistenza dell'offesa, come la presenza di vegetazione spontanea sui cumuli di rifiuti.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.