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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23509/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla partecipazione di una lavoratrice precaria del servizio sanitario regionale a una procedura di stabilizzazione prevista dalla normativa regionale. La candidata veniva inserita in una graduatoria approvata dall'azienda sanitaria e riceveva un telegramma per la scelta della sede e la presentazione dei documenti; in seguito, però, l'azienda comunicava la sospensione dell'immissione in servizio e poi la revoca degli atti, per effetto di provvedimenti commissariali regionali che avevano sospeso prima e poi vietato le assunzioni nel settore sanitario campano fino al 31.12.2011. In primo grado la domanda della lavoratrice era stata accolta, ritenendosi costituito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, negando che la sola graduatoria e il telegramma potessero valere come comportamento concludente idoneo a perfezionare l'assunzione, in assenza della stipula del contratto individuale e della presentazione della documentazione espressamente richieste. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'azienda, che sarebbe stato privo dei requisiti di specificità e mera ripetizione delle difese di primo grado; 2) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e dell'art. 81 L.R. Campania n. 1/2008, sostenendo che il diritto all'assunzione si fosse già perfezionato prima dei successivi decreti commissariali e che questi ultimi non potessero incidere su un rapporto già costituito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sull'inammissibilità dell'appello, richiamando il principio secondo cui l'atto di appello è ammissibile quando individui con chiarezza le questioni contestate e le ragioni di doglianza, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza. Ha poi escluso il vizio di violazione di legge e quello motivazionale perché la ricorrente non aveva indicato specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastanti con la normativa invocata, limitandosi a reiterare la tesi della già avvenuta costituzione del rapporto. La Corte ha inoltre osservato che la procedura di stabilizzazione del personale precario non attribuisce un diritto soggettivo incondizionato all'assunzione, essendo subordinata alle disponibilità finanziarie, alla programmazione dei fabbisogni e al possesso dei requisiti richiesti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze, senza formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 434 c.p.c.

    Per il rito del lavoro vale il medesimo criterio di specificità sostanziale dell'impugnazione, non essendo richiesta una forma rigida se la critica alla sentenza di primo grado è chiara.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge deve indicare le norme violate e le specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con esse.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È necessario allegare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso; non basta riproporre una diversa lettura della vicenda.

  • art. 81 L.R. Campania n. 1/2008

    La procedura di stabilizzazione richiamata non è letta come fonte di un diritto automatico all'assunzione, ma come inserita in un percorso subordinato a presupposti e limiti amministrativi e finanziari.

  • art. 6 d.lgs. n. 156 del 2001

    Le stabilizzazioni devono svolgersi entro i limiti delle disponibilità finanziarie e della programmazione dei fabbisogni.

  • D.M. n. 7 del 30.4.2007

    Richiamato come fonte che, insieme alle altre norme, impone il rispetto della programmazione e dei limiti di spesa nelle procedure di stabilizzazione.

  • art. 1, comma 519, L. n. 296/2006

    non ha attribuito un diritto soggettivo all'assunzione a tutto il personale precario delle pubbliche amministrazioni

    Ha avviato un processo di graduale riassorbimento del precariato, non un diritto immediato e incondizionato all'immissione in ruolo.

  • Cass. S.U. n. 27199 del 2017

    Ha definito i requisiti di specificità dell'appello nel senso della necessaria chiara individuazione delle questioni e delle censure.

  • Cass. n. 6868 del 2015

    La stabilizzazione del precario pubblico non comporta un diritto soggettivo generalizzato all'assunzione.

  • Cass. S.U. n. 19166 del 2017

    L'avvio dei processi di stabilizzazione resta condizionato dal rispetto dei vincoli finanziari, della programmazione del fabbisogno e dei requisiti di accesso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'appello è ammissibile quando, pur senza formule rituali, consenta di individuare con chiarezza le parti della decisione contestate e le ragioni della critica; la mera riproposizione delle difese di primo grado non è di per sé sufficiente a renderlo inammissibile se svolge una sostanziale censura alla sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge in cassazione richiede una critica specifica e comparativa: il ricorrente deve indicare la regola di diritto violata e spiegare in che modo la motivazione giuridica della sentenza si ponga in contrasto con essa.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; occorre denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Le procedure di stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni non attribuiscono automaticamente un diritto soggettivo all'assunzione, ma operano entro limiti di finanza pubblica, programmazione del fabbisogno e verifica dei requisiti di accesso.
  • La mera inclusione in una graduatoria o l'invio di atti preparatori all'assunzione non bastano, di regola, a costituire il rapporto di lavoro se il perfezionamento è subordinato alla stipula del contratto individuale e ad altri adempimenti espressamente richiesti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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