Cassazione Civile, Ordinanza n. 17078/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privati)
La controversia
La controversia nasce dalla costruzione, negli anni Settanta, di una cappella gentilizia nel cimitero comunale sulla base di licenza edilizia rilasciata dal Comune. La famiglia del fondatore ha utilizzato pacificamente il sepolcro per decenni. Nel 2008 il Comune ha richiesto il pagamento di una somma qualificata come canone-tariffa per il rinnovo della cappella, con promessa di rilascio del contratto di concessione; successivamente ha chiesto un’integrazione dell’importo. I privati hanno contestato la pretesa, affermando che la concessione originaria non fosse scaduta perché il regolamento di polizia mortuaria comunale prevedeva una durata di 99 anni dalla prima tumulazione, e hanno chiesto la restituzione di quanto versato come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Il Tribunale ha accolto la domanda e affermato la giurisdizione ordinaria; la Corte d’appello, invece, ha dichiarato la giurisdizione amministrativa ritenendo che la lite investisse il momento genetico del rapporto concessorio e la legittimità dell’esercizio del potere comunale in materia cimiteriale. Con il ricorso per cassazione i privati hanno dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la domanda riguardasse solo la ripetizione di somme indebitamente pretese a titolo patrimoniale; 2) violazione dell’art. 353 c.p.c. per avere la Corte d’appello disposto il rinvio al TAR nonostante il primo giudice avesse già dichiarato la propria giurisdizione; 3) violazione dell’art. 53, comma 7, del regolamento comunale, per avere la Corte escluso la restituzione pur riconoscendo la durata novantanovennale della concessione; 4) violazione della medesima norma regolamentare, omesso esame di un fatto decisivo e nullità per omessa pronuncia, sostenendo l’esistenza di un atto scritto di concessione e contestando il rilievo della Corte sulla mancanza di una valida concessione formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, perché la fattispecie ricostruita dal giudice d’appello era quella di un rapporto di fatto, senza un valido atto concessorio scritto, e la domanda era diretta alla ripetizione di un pagamento indebito e all’accertamento del diritto all’uso della cappella. Sono stati quindi cassati la sentenza impugnata e il declarato difetto di giurisdizione amministrativa; gli altri motivi sono stati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
è stata dedotta come norma che consente il ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stata invocata per le censure di violazione di legge, incluse quelle relative all’art. 353 c.p.c. e al regolamento comunale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stata invocata per la nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è stata invocata per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimità del rinvio al TAR disposto dalla Corte d’appello
art. 374, comma 1, ultima parte, c.p.c.
le sezioni semplici possono decidere sulla giurisdizione quando le Sezioni Unite si siano già espresse con principi guida sul tema
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
la Corte d’appello lo aveva richiamato per fondare la giurisdizione esclusiva amministrativa; la Cassazione ha escluso che ricorressero i presupposti nel caso concreto
la domanda era qualificata come ripetizione di indebito oggettivo delle somme versate al Comune
art. 53, comma 7, del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Palosco
invocato dai ricorrenti come fonte della durata novantanovennale della concessione della cappella
art. 53, comma VII, del Regolamento di Polizia Mortuaria del 1998 del Comune di Palosco
richiamato nel giudizio come base regolamentare del termine di durata della concessione
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla natura della posizione dedotta in giudizio: se la controversia ha contenuto meramente patrimoniale e non implica l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- Nelle controversie relative a concessioni cimiteriali, la giurisdizione amministrativa esclusiva non è configurabile quando non vi sia un valido atto concessorio e la lite concerna, in sostanza, la ripetizione di somme indebitamente richieste o versate.
- La mancanza di un atto scritto di concessione, ove richiesto a pena di nullità per i contratti/concessioni della pubblica amministrazione, impedisce di fondare la controversia su un rapporto concessorio valido e orienta la qualificazione della domanda in termini di rapporto di fatto e di tutela patrimoniale.
- Quando il giudice di merito abbia ricondotto la situazione a un rapporto di fatto e la domanda sia di restituzione dell’indebito, la controversia non attiene al momento genetico di un potere amministrativo discrezionale, ma a una pretesa obbligatoria devoluta al giudice ordinario.
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