Sentenza del 02/04/2015 n. 6726 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento Ici per gli anni 2000, 2001 e 2002, relativi a un terreno considerato edificabile. La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 3 febbraio 2010, che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro. Con i primi due motivi, deducendo violazione del D.Lgs. n. 504/1992 e vizio di motivazione, la società ha contestato la valutazione della base imponibile, sostenendo che la sentenza regionale si era limitata a considerazioni generiche e non aveva esaminato adeguatamente le risultanze processuali. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata disapplicazione delle sanzioni ai sensi della L. n. 212/2000 e del D.Lgs. n. 472/1997, nonché l'omessa pronuncia sulla relativa richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché generici, privi dell'indicazione delle risultanze istruttorie asseritamente trascurate e non rivolti contro l'autonoma ratio della sentenza regionale, fondata sull'esistenza di un giudicato esterno relativo ad accertamenti Ici tra le stesse parti e sulla medesima materia, ritenuto efficace anche per gli anni successivi. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: dalla sentenza impugnata non risultava che la domanda di disapplicazione delle sanzioni fosse stata proposta nel ricorso introduttivo di primo grado, e la società non ne aveva riportato il contenuto essenziale. La Corte ha compensato integralmente le spese processuali, considerando l'epoca d'instaurazione della lite e la sopravvenienza della norma interpretativa.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, lett. b), e art. 5, comma 5
Le disposizioni sono richiamate come parametro delle contestazioni sulla qualificazione del terreno e sulla determinazione della base imponibile Ici, ma la Corte non decide nel merito tali questioni: dichiara inammissibili i motivi.
L. n. 248/2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, e D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 2
Sono menzionati nel ricorso in relazione alla qualificazione del terreno come edificabile; la Corte non ne svolge un'applicazione interpretativa, poiché i motivi sulla base imponibile sono dichiarati inammissibili.
L. n. 212/2000, art. 10, comma 3, e D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 2
Sono invocati dalla società per chiedere la disapplicazione delle sanzioni. La Corte non esamina la fondatezza sostanziale della richiesta, dichiarando il motivo inammissibile perché non è stato dimostrato che la domanda fosse stata proposta nel ricorso introduttivo di primo grado.
È indicato quale parametro del ricorso per cassazione per le denunce di violazione o falsa applicazione di legge; i motivi formulati sotto tale profilo sono comunque dichiarati inammissibili.
È indicato quale parametro della censura di omessa o insufficiente motivazione e dell'omessa pronuncia; la Corte dichiara inammissibili le censure per le carenze specifiche rilevate.
Massime di principio
- In cassazione, una censura sulla valutazione delle prove o sulla determinazione della base imponibile deve indicare concretamente quali risultanze siano state omesse e spiegare perché siano decisive; contestazioni generiche sono inammissibili.
- Se la decisione impugnata poggia su più ragioni autonome, ciascuna idonea da sola a sostenerne l'esito, il ricorrente deve censurarle tutte: lasciare incontestata una ratio autonoma, come quella fondata sul giudicato esterno, rende inammissibile la censura che non la supera.
- Nel processo tributario, la domanda deve essere introdotta nel ricorso di primo grado: non può essere aggiunta o integrata successivamente. Chi sostiene che una domanda sia stata proposta deve riportare in cassazione, almeno nei suoi tratti essenziali, il contenuto dell'atto che la conteneva.
- La dichiarazione di inammissibilità impedisce l'esame nel merito delle contestazioni; non equivale quindi a un'affermazione della Corte sulla correttezza sostanziale della base imponibile o sulla debenza delle sanzioni.
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