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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6726 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento Ici per gli anni 2000, 2001 e 2002, relativi a un terreno considerato edificabile. La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 3 febbraio 2010, che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro. Con i primi due motivi, deducendo violazione del D.Lgs. n. 504/1992 e vizio di motivazione, la società ha contestato la valutazione della base imponibile, sostenendo che la sentenza regionale si era limitata a considerazioni generiche e non aveva esaminato adeguatamente le risultanze processuali. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata disapplicazione delle sanzioni ai sensi della L. n. 212/2000 e del D.Lgs. n. 472/1997, nonché l'omessa pronuncia sulla relativa richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché generici, privi dell'indicazione delle risultanze istruttorie asseritamente trascurate e non rivolti contro l'autonoma ratio della sentenza regionale, fondata sull'esistenza di un giudicato esterno relativo ad accertamenti Ici tra le stesse parti e sulla medesima materia, ritenuto efficace anche per gli anni successivi. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: dalla sentenza impugnata non risultava che la domanda di disapplicazione delle sanzioni fosse stata proposta nel ricorso introduttivo di primo grado, e la società non ne aveva riportato il contenuto essenziale. La Corte ha compensato integralmente le spese processuali, considerando l'epoca d'instaurazione della lite e la sopravvenienza della norma interpretativa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, lett. b), e art. 5, comma 5

    Le disposizioni sono richiamate come parametro delle contestazioni sulla qualificazione del terreno e sulla determinazione della base imponibile Ici, ma la Corte non decide nel merito tali questioni: dichiara inammissibili i motivi.

  • L. n. 248/2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, e D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 2

    Sono menzionati nel ricorso in relazione alla qualificazione del terreno come edificabile; la Corte non ne svolge un'applicazione interpretativa, poiché i motivi sulla base imponibile sono dichiarati inammissibili.

  • L. n. 212/2000, art. 10, comma 3, e D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 2

    Sono invocati dalla società per chiedere la disapplicazione delle sanzioni. La Corte non esamina la fondatezza sostanziale della richiesta, dichiarando il motivo inammissibile perché non è stato dimostrato che la domanda fosse stata proposta nel ricorso introduttivo di primo grado.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    È indicato quale parametro del ricorso per cassazione per le denunce di violazione o falsa applicazione di legge; i motivi formulati sotto tale profilo sono comunque dichiarati inammissibili.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    È indicato quale parametro della censura di omessa o insufficiente motivazione e dell'omessa pronuncia; la Corte dichiara inammissibili le censure per le carenze specifiche rilevate.

Massime di principio

  • In cassazione, una censura sulla valutazione delle prove o sulla determinazione della base imponibile deve indicare concretamente quali risultanze siano state omesse e spiegare perché siano decisive; contestazioni generiche sono inammissibili.
  • Se la decisione impugnata poggia su più ragioni autonome, ciascuna idonea da sola a sostenerne l'esito, il ricorrente deve censurarle tutte: lasciare incontestata una ratio autonoma, come quella fondata sul giudicato esterno, rende inammissibile la censura che non la supera.
  • Nel processo tributario, la domanda deve essere introdotta nel ricorso di primo grado: non può essere aggiunta o integrata successivamente. Chi sostiene che una domanda sia stata proposta deve riportare in cassazione, almeno nei suoi tratti essenziali, il contenuto dell'atto che la conteneva.
  • La dichiarazione di inammissibilità impedisce l'esame nel merito delle contestazioni; non equivale quindi a un'affermazione della Corte sulla correttezza sostanziale della base imponibile o sulla debenza delle sanzioni.

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