Cassazione Civile, Ordinanza n. 27731/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di alcuni lavoratori a fruire delle prestazioni del Fondo di garanzia in relazione al rapporto di lavoro intercorso con una società poi fallita. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'intervento del Fondo, valorizzando l'ammissione dei crediti al passivo fallimentare e ritenendo irrilevante la contestazione dell'INPS sulla genuinità del rapporto di lavoro, contestazione formulata in altra prospettiva, cioè per negare alla società fallita il diritto agli sgravi contributivi per riassunzione di personale già licenziato da altra società del medesimo gruppo. Con unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione dell'art. 2 L. 297/1982, in relazione agli artt. 2506-quater e 2112 c.c., sostenendo che, per effetto della scissione, la società beneficiaria in bonis avrebbe risposto in via solidale del debito per T.F.R. e ultime tre mensilità, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia. La Suprema Corte ha tuttavia rilevato che tale questione era nuova, poiché nei gradi di merito l'Istituto aveva insistito soltanto sulla pretesa fittizietà del rapporto di lavoro, e non aveva indicato dove e quando avesse tempestivamente introdotto il diverso tema della responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha osservato che, pur potendo in astratto la scissione totale determinare successione dei rapporti giuridici alle società beneficiarie, la doglianza proposta era nuova e quindi non esaminabile in cassazione, perché non risultava dedotta nei giudizi di merito e non era stato specificato in quale atto processuale fosse stata formulata. Ne è conseguita la condanna dell'INPS alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario, oltre agli ulteriori effetti processuali previsti in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
individua i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia a tutela del lavoratore, in relazione al pagamento del T.F.R. e delle ultime mensilità, ma la sua applicazione non è stata scrutinata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per novità della questione
richiamato dalla Corte d'appello quale base normativa della tutela prestata dal Fondo di garanzia
richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità della società beneficiaria della scissione nei debiti della società scissa
evocato sia in relazione alla circolazione dell'azienda e al subentro nei rapporti di lavoro, sia dalla Corte d'appello per escludere che contestazioni rivolte ad altri fini potessero incidere sulla tutela dei lavoratori
norma richiamata per la trattazione camerale e la possibilità di deposito di memoria
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
base per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
citato solo come precedente giurisprudenziale di riferimento in tema di effetti della scissione totale, quale fenomeno successorio della società estinta
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, ossia temi giuridici o fattuali non tempestivamente dedotti nei gradi di merito; il ricorrente deve anche indicare specificamente in quale atto e in quale fase processuale la questione sia stata sollevata.
- La scissione totale determina l'estinzione della società scissa e la prosecuzione dei rapporti giuridici in capo alle società beneficiarie, secondo un meccanismo successorio correlato alla quota di patrimonio trasferita.
- Ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia, la contestazione della genuinità del rapporto di lavoro può essere rilevante solo se correttamente e tempestivamente posta nel giudizio, mentre contestazioni formulate per finalità diverse e in riferimento ad altri benefici non sono automaticamente idonee a escludere la tutela del lavoratore.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza e può determinare, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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