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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25175/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per estorsione aggravata anche dall'art. 416-bis, comma 1 c.p.; il ricorrente deduceva vizi di motivazione (sovrapposizione della motivazione del riesame a quella del GIP e mancata considerazione che non è indagato per associazione mafiosa), contestava l'interpretazione di intercettazioni ritenute collegare l'imputato all'estorsione ai danni di Montera e la sua consapevolezza dell'azione altrui (natura dell'aggravante 416-bis.1 e mancanza di consapevolezza/partecipazione), eccepiva la non applicabilità della presunzione di pericolosità dovuta alla lontananza da fatti criminosi e chiedeva la revoca della misura; inoltre ha proposto motivi nuovi poi ritenuti non ammissibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro avesse svolto un vaglio critico e motivato delle deduzioni difensive e che la motivazione non fosse meramente sovrapponibile a quella del GIP; ha ritenuto congrua la valutazione delle intercettazioni che collegavano Bevilacqua alla richiesta estorsiva e al percepito incasso del provento, idonea a configurare la partecipazione al reato. L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. è stata confermata sia sotto il profilo del "metodo mafioso" (minaccia evocativa della forza intimidatrice del sodalizio) sia sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa (conseguimento del profitto indicativo di adesione alla condotta). Le esigenze cautelari sono state ritenute concrete e attuali; la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i reati indicati nell'art. 275, comma 3 c.p.p. è applicabile e non è stato fornito valido elemento idoneo a superarla. Sono stati inoltre esclusi motivi nuovi non connessi al ricorso originario. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    L'aggravante del "metodo mafioso" e dell'agevolazione mafiosa può essere applicata anche a soggetti non iscritti in un'associazione mafiosa se nella condotta si rinviene una minaccia o un'azione che richiami la forza intimidatrice tipica del sodalizio; inoltre, la percezione del profitto estorsivo è indice di adesione e della componente soggettiva richiesta per l'agevolazione.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Per i reati indicati nel comma 3 sussiste una presunzione relativa di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, che prevale rispetto alla disciplina generale e rende la custodia in carcere presumibilmente adeguata salvo prova contraria.

  • art. 275, comma 3-bis c.p.p.

    L'obbligo di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico non trova applicazione quando la custodia in carcere è disposta per reati per i quali opera la presunzione di adeguatezza del comma 3.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla prevalenza della disciplina speciale dell'art. 275, comma 3; principio generale sulle misure cautelari a confronto con la disciplina speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, se il ricorso è stato proposto con colpa, l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Compiti della cancelleria di eseguire gli adempimenti consequenziali al provvedimento di inammissibilità e alle pronunce penali con applicazione di sanzioni.

  • art. 335 c.p.p.

    Norma richiamata nel ricorso come profilo nuovo (iscrizione nel registro), ma le censure su questioni non connesse al motivo originario sono state ritenute "motivi nuovi" non ammissibili in Cassazione contro provvedimenti de libertate.

  • art. 407 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso in relazione a possibili effetti sui termini, ma costituisce elemento nuovo non connesso; la Corte ha escluso l'esame di tali censure per inammissibilità dei motivi nuovi.

Massime di principio

  • La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i reati richiamati dall'art. 275, comma 3 c.p.p. prevale rispetto alla regola generale e richiede elementi specifici e positivi per essere superata.
  • L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 1 c.p. ("metodo mafioso" e agevolazione) può essere applicata anche a soggetti non formalmente affiliati: è sufficiente che la condotta e la minaccia richiamino la forza intimidatrice tipica del sodalizio e/o che il profitto indichi adesione alla condotta.
  • In sede di legittimità la valutazione degli indizi è sindacabile solo se emergono violazioni di legge specifiche o manifesta illogicità, contraddittorietà o assoluta mancanza di motivazione; divergenti valutazioni dei fatti tipicamente appartengono al giudice di merito.
  • Motivi generici o privi di specificità di fatto e diritto sono causa di inammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari.
  • Non sono ammesse in cassazione censure nuove non connesse ai motivi originari (motivi "nuovi"): vanno tempestivamente e coerentemente riferite al ricorso originario o presentate nei termini processuali previsti.
  • La presenza di intercettazioni che collegano l'indagato alla ricezione di proventi estorsivi e alla gestione della vicenda può costituire elemento decisivo per ritenere la partecipazione e la sussistenza delle aggravanti, se il contenuto è ritenuto "esplicito" e "univoco" dal giudice.

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