Cassazione Civile, Ordinanza n. 16845/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario il diniego dell'Ufficio al rimborso dell'IVA relativa all'anno 2012, riferita all'imposta addebitata dalle fornitrici italiane per l'installazione, per suo conto, di insegne presso immobili di clienti commerciali. La CTP aveva accolto il ricorso, la CTR aveva confermato ritenendo che la società avesse diritto al rimborso sia in astratto sia in concreto, perché gli immobili erano situati in Italia e ciò individuava il luogo di consumo finale del servizio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 30, 38-bis e 38-bis2 del DPR 633/1972, sostenendo che la società, quale acquirente/committente e non cedente/prestatore, non fosse soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell'IVA e che, al più, potesse agire in rivalsa verso il fornitore; (2) violazione dell'art. 7-ter e falsa applicazione dell'art. 7-quater, comma 1, lett. a), DPR 633/1972, oltre che dell'art. 812 c.c., deducendo che le prestazioni riguardavano beni mobili e non immobili e che fossero rese a soggetto non stabilito nel territorio dello Stato, quindi non sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'IVA in Italia e per il conseguente rimborso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti della motivazione, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente contro il diniego di rimborso. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito per la peculiarità della questione e ha condannato la società resistente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione al rimborso IVA.
art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione al rimborso IVA.
art. 38-bis2 D.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione al rimborso IVA.
Richiamato per contestare il luogo di imposizione del servizio.
art. 7-quater, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972
Richiamato per sostenere l'erronea qualificazione territoriale della prestazione.
Richiamato in relazione alla natura dei beni coinvolti, ritenuti dalla ricorrente mobili e non immobili.
Non citato espressamente, ma il tema della legittimazione sostanziale al rimborso si innesta sul riparto dell'onere probatorio e dei presupposti del credito.
Massime di principio
- In materia di IVA, dall'operazione imponibile derivano rapporti autonomi tra fisco e cedente/prestatore, tra cedente/prestatore e cessionario/committente e tra fisco e cessionario/committente, ma tale autonomia resta coordinata dal principio di neutralità dell'imposta.
- Il cessionario o committente che abbia sopportato l'IVA in rivalsa non è, di regola, legittimato a chiedere il rimborso direttamente all'erario per la singola operazione; la tutela ordinaria è l'azione di restituzione verso il cedente o prestatore che abbia indebitamente addebitato l'imposta.
- Il rimborso dell'IVA indebitamente assolta spetta al cedente o prestatore nei confronti dell'amministrazione finanziaria, mentre il cessionario o committente può far valere nei suoi confronti la restituzione di quanto pagato in rivalsa.
- Solo quando l'IVA indebitamente addebitata incida sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile, il cessionario può eventualmente rilevare ai fini del rimborso; in mancanza di tale incidenza, manca la legittimazione sostanziale a richiedere il rimborso al fisco.
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