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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16845/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario il diniego dell'Ufficio al rimborso dell'IVA relativa all'anno 2012, riferita all'imposta addebitata dalle fornitrici italiane per l'installazione, per suo conto, di insegne presso immobili di clienti commerciali. La CTP aveva accolto il ricorso, la CTR aveva confermato ritenendo che la società avesse diritto al rimborso sia in astratto sia in concreto, perché gli immobili erano situati in Italia e ciò individuava il luogo di consumo finale del servizio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 30, 38-bis e 38-bis2 del DPR 633/1972, sostenendo che la società, quale acquirente/committente e non cedente/prestatore, non fosse soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell'IVA e che, al più, potesse agire in rivalsa verso il fornitore; (2) violazione dell'art. 7-ter e falsa applicazione dell'art. 7-quater, comma 1, lett. a), DPR 633/1972, oltre che dell'art. 812 c.c., deducendo che le prestazioni riguardavano beni mobili e non immobili e che fossero rese a soggetto non stabilito nel territorio dello Stato, quindi non sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'IVA in Italia e per il conseguente rimborso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti della motivazione, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente contro il diniego di rimborso. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito per la peculiarità della questione e ha condannato la società resistente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di IVA, dall'operazione imponibile derivano rapporti autonomi tra fisco e cedente/prestatore, tra cedente/prestatore e cessionario/committente e tra fisco e cessionario/committente, ma tale autonomia resta coordinata dal principio di neutralità dell'imposta.
  • Il cessionario o committente che abbia sopportato l'IVA in rivalsa non è, di regola, legittimato a chiedere il rimborso direttamente all'erario per la singola operazione; la tutela ordinaria è l'azione di restituzione verso il cedente o prestatore che abbia indebitamente addebitato l'imposta.
  • Il rimborso dell'IVA indebitamente assolta spetta al cedente o prestatore nei confronti dell'amministrazione finanziaria, mentre il cessionario o committente può far valere nei suoi confronti la restituzione di quanto pagato in rivalsa.
  • Solo quando l'IVA indebitamente addebitata incida sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile, il cessionario può eventualmente rilevare ai fini del rimborso; in mancanza di tale incidenza, manca la legittimazione sostanziale a richiedere il rimborso al fisco.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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