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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25818/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso parziale di tributi versati per gli anni 1990, 1991 e 1992, proposta da un contribuente che invocava il beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che il rimborso del 90% spettasse ai contribuenti non esercenti attività d'impresa nei comuni interessati dal sisma, purché l'istanza fosse stata presentata entro il 1 marzo 2010, e affermando inoltre che non fosse rilevante il fatto che le somme fossero state versate tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 e del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, sostenendo che la Commissione regionale aveva omesso di considerare che il contribuente risiedeva a Trecastagni, comune non incluso nell'elenco dei comuni danneggiati dal sisma e quindi non legittimato al rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la residenza in uno dei comuni compresi nell'elenco del D.P.C.M. 15 gennaio 1991 costituisce fatto costitutivo del diritto al rimborso e che tale circostanza deve essere provata dal contribuente. Ha inoltre rilevato che Trecastagni non è incluso nell'elenco dei comuni interessati dal sisma. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente, mentre quelle di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    La norma riconosce il diritto al rimborso agevolato ai contribuenti che rientrano nei presupposti previsti, tra cui la residenza nei comuni interessati dal sisma del 1990.

  • art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990

    Richiamata come base dell'individuazione dei soggetti e delle aree colpite dal sisma ai fini del beneficio fiscale.

  • D.P.C.M. 15 gennaio 1991

    L'elenco dei comuni danneggiati costituisce il parametro per verificare il fatto costitutivo del diritto al rimborso; la residenza in uno di tali comuni è necessaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto con il ricorso per cassazione, per violazione di legge.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    La Corte richiama il limite delle preclusioni nel processo tributario, precisando però che le difese dell'Amministrazione su fatti costitutivi del rimborso restano proponibili in appello perché attengono al thema decidendum originario.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Citate le modalità di trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente che agisce contro il silenzio-rifiuto deve provare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto invocato, compresi quelli che identificano la platea dei beneficiari.
  • Quando un'agevolazione fiscale è riservata ai residenti in determinati comuni individuati da un elenco normativo, la residenza in uno di quei comuni integra un presupposto costitutivo del diritto al rimborso e non un mero fatto secondario.
  • L'amministrazione finanziaria, nel processo tributario, può contestare in appello la mancanza dei presupposti originari del rimborso anche se la specifica circostanza non sia stata dedotta nei gradi di merito, purché la contestazione resti entro il thema decidendum originario e non sia coperta da giudicato.
  • Se il contribuente non dimostra di rientrare nell'ambito soggettivo e territoriale previsto dalla norma agevolativa, la domanda di rimborso deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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