Cassazione Penale, Ordinanza n. 39848/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di un imputato per un furto con destrezza di un ciondolo d'oro, commesso in concorso con altra persona: secondo la ricostruzione richiamata in sentenza, l'imputato avrebbe atteso in auto la complice, che si impossessava del gioiello all'interno della gioielleria, per poi accompagnarla immediatamente presso un compro-oro dove il bene veniva venduto. In appello erano state ritenute equivalenti le attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata ed era stato negato il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione sulla responsabilità, assumendo l'erronea valutazione della prova; (2) illegittimo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (3) illegittimo diniego della prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché riproponeva censure già svolte in appello senza dedurre un vero travisamento della prova nei limiti consentiti in presenza di doppia conforme; ha rilevato che la motivazione di merito descriveva una partecipazione continuativa e cooperativa dell'imputato, coerente con il concorso nel furto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. per la gravità del furto e per il ruolo fattivo del ricorrente nella rapida monetizzazione della refurtiva. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile, trattandosi di critica alla discrezionalità del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in presenza di motivazione ritenuta non illogica e completa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la gravità concreta della condotta, valutata anche per il ruolo cooperativo dell'imputato e per le modalità di realizzazione e sfruttamento immediato della refurtiva, esclude la minima offensività richiesta dalla norma.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate o ritenute equivalenti alle aggravanti quando il giudice di merito non ravvisi indici positivi sufficienti, purché la motivazione sia congrua e non illogica.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ritenuto equo, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
È richiamato in relazione alla modalità di enunciazione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione come mera riproposizione delle censure già svolte in appello; il travisamento della prova è scrutinabile solo se si allega l'uso di un'informazione inesistente nel processo o l'omessa valutazione di una prova decisiva, nei limiti consentiti dal devolutum.
- La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è rispettata anche quando l'accertamento del fatto si fonda su regole di esperienza e su un quadro indiziario dotato di base razionale, non riducibile a mera verosimiglianza.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché privo della funzione di critica specifica della decisione.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti concreta gravità, anche per il ruolo di cooperazione dell'imputato nella realizzazione e nel successivo sfruttamento del reato.
- La motivazione sul giudizio di equivalenza o sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice di merito dia conto della mancanza di elementi positivi di segno favorevole, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni singolo argomento difensivo.
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