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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25966/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli eredi contestavano il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5-ter L. n. 89/2001 contro il provvedimento di rigetto della domanda di equa riparazione ex art. 2-bis L. n. 89/2001. La corte territoriale aveva ritenuto tardiva la domanda indennitaria, perché nel giudizio presupposto il loro dante causa non aveva proposto impugnazione contro la sentenza di primo grado; la notifica dell’appello al dante causa era avvenuta solo ai sensi dell’art. 332 c.p.c., essendo la causa scindibile e gravata dalla sola controparte. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciavano falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in relazione all’art. 327 c.p.c., sostenendo che il termine per proporre la domanda di equa riparazione fosse stato erroneamente calcolato, e che non fosse corretto ritenere già intervenuto il giudicato nei loro confronti alla data indicata dalla Corte di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha affermato che, nei giudizi con domande scindibili, la notificazione dell’impugnazione a soggetti diversi da quelli contro cui è proposta, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., ha funzione di mera litis denuntiatio e non di integrazione del contraddittorio; pertanto, se il termine per impugnare è già scaduto, l’inosservanza dell’art. 332 c.p.c. non produce effetti. Nel caso concreto, poiché il dante causa dei ricorrenti non aveva proposto autonoma impugnazione, la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei suoi confronti prima del deposito della sentenza di appello. Di conseguenza, la domanda di equa riparazione doveva considerarsi tardiva ai sensi dell’art. 4 L. n. 89/2001. Non essendo state svolte difese dal Ministero, la Corte non ha pronunciato sulle spese e ha escluso l’obbligo del doppio contributo unificato. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    norma richiamata quale base dell’opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di equa riparazione

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    norma richiamata quale fondamento della domanda di indennizzo per irragionevole durata del processo

  • art. 4 L. n. 89/2001

    termine per la proposizione della domanda di equa riparazione, ritenuto dalla Corte decorso nel caso concreto

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il calcolo del termine di impugnazione e per individuare il momento del giudicato nel giudizio presupposto

  • art. 332 c.p.c.

    nei giudizi scindibili la notificazione dell’impugnazione a parti diverse ha funzione di mera litis denuntiatio e non integra il contraddittorio

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato in contrapposizione all’art. 332 c.p.c. come ipotesi di integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    richiamato quale base per la decisione in camera di consiglio

  • art. 10 d.p.r. n. 115/2002

    richiamato per escludere l’obbligo del doppio contributo unificato

  • Cass., Sez. Un., 28 maggio 2014 n. 11915

    citata a sostegno dell’esclusione dell’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio con domande scindibili, la notificazione dell’impugnazione a soggetti diversi da quelli contro cui è stata proposta, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., vale come mera litis denuntiatio e non come vocatio in ius.
  • Se il termine per impugnare è già decorso, l’omissione o l’irregolarità della notificazione ex art. 332 c.p.c. non impedisce il consolidarsi del giudicato.
  • Ai fini della domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001, il termine di cui all’art. 4 va computato tenendo conto del momento in cui il provvedimento del giudizio presupposto è divenuto definitivo nei confronti del soggetto interessato.
  • Quando il soggetto interessato al gravame non propone autonoma impugnazione in un giudizio scindibile, la sentenza di primo grado può passare in giudicato nei suoi confronti prima della decisione dell’appello proposto da altra parte.
  • La mera preoccupazione di avvertire altri partecipanti al giudizio della pendenza dell’impugnazione non equivale all’instaurazione del contraddittorio nei loro confronti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicato
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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