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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21064/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza della CTR Umbria che aveva annullato le sanzioni irrogate per omessa dichiarazione di redditi di fonte estera (periodi 2006, 2007, 2009). L'Ufficio contestava che il contribuente avesse percepito provvigioni accreditate su un conto a San Marino non fatturate e denunciava carenze probatorie del giudice d'appello: a) violazione di norme tributarie e regole della prova (art. 4 e 5 d.l. 167/1990; artt. 2697, 2727, 2729 c.c.) per non aver ritenuto provata la detenzione di attività finanziarie estere e il conseguimento di redditi non dichiarati; b) omesso esame di fatto decisivo, ossia la parziale fatturazione delle provvigioni relative a gennaio 2008, deducibile dallo stralcio del PVC, che secondo l'Ufficio rendeva infondato il motivo di esclusione di maggiori redditi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente ritenuto tempestiva la impugnazione applicando la sospensione semestrale dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto che i motivi dedotti dall'Amministrazione si risolvessero in una richiesta di riconsiderazione del giudizio di merito: la CTR aveva valutato non provata la disponibilità di conti correnti all'estero e non provato il conseguimento di provvigioni ulteriori rispetto a quelle fatturate, motivando anche che il prospetto relativo a un solo mese (gennaio 2008) non è campione rappresentativo per estendere l'accertamento su più annualità e che l'Ufficio aveva conteggiato come provvigione anche un premio di produzione. Il secondo motivo (omesso esame di fatto decisivo) è stato ritenuto non sufficientemente illustrato nella sua decisività e, comunque, privo di capacità di incidere sull'esito alla luce della carenza di prova della detenzione di conti esteri. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia condannata alle spese processuali in favore del contribuente (liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • d.l. 28 giugno 1990, n. 167, artt. 4 e 5

    Norme sulle sanzioni tributarie per omessa dichiarazione di redditi di fonte estera; la Corte indica che l'applicazione di tali norme richiede prova del conseguimento di redditi esteri o della detenzione di attività finanziarie estere.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola l'onere della prova; la sentenza richiama il principio secondo cui chi afferma deve provare i fatti che costituiscono il suo diritto, applicato alla necessità per l'Amministrazione di dimostrare la disponibilità di conti esteri e redditi non dichiarati.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Richiamate nel contesto delle regole probatorie e della valutazione delle prove; la Corte ne indica l'applicazione comunque entro i limiti del sindacato di legittimità, sottolineando che la valutazione di merito sulla rilevanza e sufficienza delle prove appartiene al giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Ground di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte osserva che il motivo invocato dall'Ufficio si traduce in una critica della valutazione di fatto operata dal giudice d'appello e non in una vera violazione di legge, quindi inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Ground di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia adeguatamente illustrato la decisività della circostanza dedotta (la fatturazione parziale di gennaio 2008), per cui il motivo è inammissibile.

  • d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 9

    per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017

    Disposizione sulla sospensione dei termini di impugnazione; applicata dalla Corte per dichiarare tempestivo il ricorso notificato il 29 dicembre 2017 avverso sentenza pubblicata il 29 dicembre 2016.

  • Norme procedurali emergenti (art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228)

    Richiamate in motivazione per la disciplina del dibattimento e delle udienze alla luce delle proroghe e delle misure emergenziali; la Corte indica che la relazione è stata svolta in pubblica udienza senza discussione orale su tali basi normative.

Massime di principio

  • In materia tributaria l'Amministrazione deve fornire prove adeguate e collegamenti precisi tra gli elementi raccolti (es. movimenti bancari esteri) e il contribuente: dati generici o non direttamente imputabili non sono sufficienti.
  • Elementi indiziari possono essere utilizzati, ma il loro valore probatorio dipende dalla loro consistenza e rappresentatività: un prospetto riferito a un solo mese difficilmente giustifica l'estensione dell'accertamento su più anni.
  • Le valutazioni circa la rilevanza e la sufficienza della prova sono tipicamente valutazioni di merito e non sono sindacabili in cassazione se non per violazione di diritto o omesso esame di fatti decisivi adeguatamente e specificamente indicati.
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione di un motivo basato su omesso esame di fatto decisivo occorre dimostrare chiaramente la decisività del fatto e il nesso diretto con la decisione impugnata; mere asserzioni non sono sufficienti.
  • Le norme sulla sospensione dei termini di impugnazione (es. art. 11, comma 9, d.l. 50/2017) possono rendere tempestivi ricorsi notificati dopo la sentenza: controllare sempre le disposizioni temporanee applicabili al termine di impugnazione.
  • Quando l'Ufficio contesta l'omessa dichiarazione di redditi esteri è fondamentale provare sia la detenzione di attività all'estero sia la concreta percezione di redditi non dichiarati; l'assenza di prova di uno di questi elementi può determinare l'annullamento delle sanzioni.

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