Cassazione Civile, Sentenza n. 20955/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente chiedeva il rimborso di €16.214,11 versati a titolo di imposta di registro relativamente alla compravendita di un fabbricato misto (uffici e appartamenti), sostenendo che la parte abitativa doveva essere assoggettata a IVA (art.10, comma 8‑bis d.P.R. n.633/1972) perché la venditrice S. Frediano s.r.l. era un'impresa costruttrice/di rivendita e aveva emesso fattura con addebito IVA; al momento della registrazione l'atto aveva invece scontato l'imposta di registro proporzionale. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza di appello (CTR Lazio) che aveva negato il rimborso ritenendo non provata la sussistenza, in capo alla venditrice, dei requisiti soggettivi (impresa costruttrice o avente per oggetto esclusivo/prevalente la rivendita) che escluderebbero l'esenzione IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della San Paolino Hotels & Resorts s.r.l. confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso il diritto al rimborso. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui non erano emersi elementi probatori sufficienti a dimostrare che la cedente rientrasse nelle categorie escluse dall'esenzione IVA (impresa costruttrice, impresa che ha effettuato interventi qualificati o impresa avente per oggetto esclusivo/prevalente la rivendita). È stato ribadito che, nel processo per rimborso, grava sul contribuente l'onere di allegare e provare i fatti che giustificano il trattamento fiscale richiesto. Rigettato il ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 10, n. 8-bis
"Le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici ... ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati ... sono esenti dall'IVA"
La Corte interpreta la norma come dotata di un doppio presupposto: oggettivo (destinazione abitativa) e soggettivo (il cedente non deve essere impresa costruttrice, né impresa che ha effettuato certi interventi né impresa con oggetto esclusivo/prevalente di rivendita). Se il cedente rientra in tali categorie, la cessione è imponibile IVA; altrimenti è esente e soggetta a imposta di registro proporzionale.
D.P.R. n. 131/1986, art. 40
"Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa."
La norma stabilisce che le cessioni soggette ad IVA sono soggette a registro in misura fissa; viceversa, le operazioni esenti (come le cessioni abitative effettuate da soggetti diversi dalle categorie escluse) sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale.
Codice civile, art. 2697
Principio dell'onere della prova: chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Applicato qui: il contribuente che chiede il rimborso deve provare che il cedente rientra nella categoria che impone l'applicazione dell'IVA.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7
Norma sui poteri istruttori del giudice tributario; la Corte chiarisce che il giudice non può supplire alle carenze probatorie dell'attore e può disporre acquisizioni d'ufficio solo in caso di oggettiva incertezza e per integrare elementi già presenti, non per imporre una soluzione contraria al materiale probatorio acquisito.
Codice di procedura civile, art. 116
Riguarda i poteri istruttori del giudice; la Corte ricorda i limiti del potere officioso di acquisizione probatoria e che la valutazione delle prove di merito non è sindacabile in cassazione salvo violazioni gravi dei canoni di valutazione o uso di prove non dedotte dalle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento per ottenere un rimborso tributario il contribuente ha l'onere di provare i fatti su cui si fonda la pretesa (es. la qualità soggettiva del venditore come "impresa costruttrice" o "impresa con oggetto prevalente di rivendita").
- Per l'applicazione dell'esenzione IVA sulle cessioni di immobili a destinazione abitativa occorrono sia il requisito oggettivo (destinazione abitativa) sia quello soggettivo (il cedente non rientri nelle categorie escluse); la verifica è concreta e sostanziale, non puramente formale.
- Documentazione rilevante per dimostrare la qualifica del venditore: visura camerale, codice attività, dichiarazioni IVA, fatture, bilanci e altri elementi probatori che attestino l'effettiva prevalenza dell'attività di rivendita o l'attività di costruzione/recupero.
- Il giudice tributario ha poteri istruttori ma non può supplire sistematicamente alla mancata prova del contribuente; può acquisire d'ufficio elementi solo in situazioni di oggettiva incertezza e non per rimediare a una prova carente che impone una soluzione contraria.
- Effetto pratico fiscale: se il cedente è impresa costruttrice o rivenditore prevalente la cessione è imponibile IVA (imposta di registro in misura fissa); se non lo è ed è destinazione abitativa la cessione è esente IVA e soggetta a imposta di registro proporzionale.
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