Cassazione Civile, Sentenza n. 20959/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del notaio avverso un avviso di liquidazione emesso in rettifica dell'imposta di registro e imposte ipotecarie/catastali. L'Agenzia sosteneva che l'agevolazione prevista dall'art. 5 legge n. 168/1982 (imposte in misura fissa) si applica solo se l'immobile trasferito è inserito in un piano di recupero di iniziativa privata sottoposto a convenzione con il Comune (art. 27 e ss. legge n. 457/1978), e non nel caso in cui, in base a normativa regionale (legge regionale Umbria n. 11/2005), per l'attuazione del piano non sia più richiesta la stipulazione di una convenzione. La CTR aveva ritenuto applicabile l'agevolazione perché il piano risultava approvato e la normativa regionale aveva reso superflua la convenzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, accogliendo l'istanza dell'Agenzia in quanto il contribuente aveva presentato la domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, e aveva pagato gli importi dovuti. Per effetto di ciò non è stata decisa la questione di merito sollevata circa l'interpretazione dell'art. 5 della legge n. 168/1982. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico di chi le ha anticipate, richiamando il principio espresso da Cass. n. 21826/2020 che la definizione agevolata comprende il pagamento delle spese processuali e che, quindi, tali spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
Legge 24 aprile 1982, n. 168 - art. 5
Prevede un regime d'imposta (imposte in misura fissa) per i trasferimenti relativi ad interventi di recupero; oggetto di contestazione è se l'agevolazione richieda l'esistenza di una convenzione comunale per i piani di recupero di iniziativa privata
Legge 4 agosto 1978, n. 457 - artt. 27 e ss. e art. 30, comma 3
Disciplina i piani di recupero e la possibilità che la realizzazione sia subordinata a convenzione con il Comune; l'Agenzia sosteneva che l'agevolazione fiscale è collegata a piani soggetti a convenzione ai sensi di questa disciplina
Legge regionale Umbria n. 11 del 2005
Secondo la CTR, questa norma regionale ha reso non più necessaria la stipulazione della convenzione per l'attuazione del piano di recupero nella Regione Umbria, sicché l'imposizione della convenzione ex lege nazionale non può essere applicata automaticamente per escludere il beneficio fiscale
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 - art. 6, conv. con modifiche in L. n. 136/2018
Disciplina la definizione agevolata (c.d. 'pace fiscale'); la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti determinano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio tributario
Cassazione civile, sent. n. 21826 del 2020
Principio secondo cui la definizione agevolata della controversia comprende il pagamento delle spese processuali; pertanto, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e paga gli importi dovuti, il giudizio tributario può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere senza che il giudice decida sul merito della controversia
- La sussistenza di un piano di recupero approvato è fattore rilevante per le agevolazioni fiscali, ma va verificata la disciplina regionale applicabile: una norma regionale che elimina l'obbligo della convenzione può incidere sull'applicabilità delle condizioni previste da una norma nazionale di agevolazione
- In caso di dubbi sull'applicabilità di un'agevolazione fiscale che richiede condizioni formali (es. convenzione comunale), è necessario valutare se la norma che impone la condizione abbia carattere inderogabile o se la normativa regionale abbia modificato gli effetti pratici di tale condizione
- La rimessa delle spese processuali in caso di definizione agevolata segue il principio che l'adesione alla definizione comprende anche il pagamento delle spese anticipate, quindi il giudice che dichiara l'estinzione non provvede all'attribuzione delle spese se queste sono state compensate dalla definizione
- Quando una parte solleva una questione di interpretazione normativa di stretta ratio (agevolazioni fiscali), i giudici di merito possono adottare interpretazioni compatibili con il quadro normativo regionale; tuttavia, se la controversia viene estinta proceduralmente, tali questioni rimangono prive di un definitivo vaglio di legittimità
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