Sentenza n. 52/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 0058031 dell’8 settembre 2025, notificato il 10 settembre 2025, recante rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001; - del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge 241/90; - di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, unitamente al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell’assegnazione temporanea presso uno degli uffici richiesti nella provincia di Brindisi, chiedendone l’annullamento e formulando istanza cautelare. L’Amministrazione aveva motivato il diniego richiamando la carenza complessiva di organico, pari al 14% presso la sede di servizio, la particolare intensità delle attività della Sezione Polizia Stradale di Parma, l’assenza di posti vacanti presso il Commissariato di P.S. di Ostuni e la minore complessità delle esigenze operative degli altri uffici richiesti, alcuni dei quali avrebbero beneficiato di unità aggregate ad altro titolo. In sede cautelare il TAR ha ritenuto tali motivazioni generiche e non idonee a dimostrare motivate esigenze organiche o di servizio prevalenti sulle esigenze di tutela della genitorialità, ordinando il riesame. Dopo una prima assegnazione provvisoria limitata alla fase cautelare, il Ministero ha adottato, all’esito della rinnovata istruttoria, un nuovo provvedimento di assegnazione temporanea presso il Commissariato di P.S. di Mesagne fino al 13 novembre 2028. Il ricorrente ha quindi chiesto la definizione del giudizio con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, ritenendo integrato il contraddittorio e sufficientemente trattate le questioni. Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il ricorrente ha ottenuto in via amministrativa il bene della vita perseguito, ossia l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso il Commissariato di P.S. di Mesagne fino al 13 novembre 2028. La decisione non contiene un annullamento espresso del diniego originario, ma dà atto che il riesame disposto in sede cautelare ha condotto all’accoglimento sostanziale dell’istanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione del precedente accoglimento cautelare e dell’esito favorevole del riesame, per euro 2.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio
Per il personale delle Forze di polizia, il diniego dell’assegnazione temporanea può fondarsi soltanto su esigenze organiche o di servizio motivate, concrete e idoneamente comprovate; la mera scopertura di organico o il generico richiamo alle caratteristiche operative della sede non sono sufficienti.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio
La disposizione specifica i criteri cui l’Amministrazione deve attenersi nel valutare l’istanza di assegnazione temporanea del personale delle Forze di polizia, senza configurare una deroga tale da consentire dinieghi fondati su esigenze generiche.
Il preavviso di rigetto è stato impugnato quale atto presupposto del diniego.
La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando la parte ricorrente ottiene integralmente in via amministrativa il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro e le questioni sono esaustivamente trattate; la conversione del rito ha carattere officioso e non è impedita dalla mancata comparizione della parte resistente.
Massime di principio
- Nel procedimento di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 riguardante il personale delle Forze di polizia, il diniego può essere giustificato soltanto da concrete e comprovate esigenze organiche o di servizio, adeguatamente esplicitate nel provvedimento.
- La mera indicazione di una percentuale complessiva di scopertura dell’organico, non riferita allo specifico ruolo del dipendente e non accompagnata dalla dimostrazione di una particolare gravità della carenza, non costituisce motivazione sufficiente del diniego di assegnazione temporanea.
- Il generico richiamo alla particolare intensità o complessità delle funzioni svolte dalla sede di servizio non dimostra, di per sé, l’esistenza di esigenze operative prevalenti sulla tutela della genitorialità, poiché ogni ufficio di polizia è caratterizzato da competenze funzionali e territoriali proprie.
- L’Amministrazione deve effettuare un’effettiva ponderazione tra le esigenze organizzative connesse alla permanenza del dipendente nella sede di servizio e le esigenze di tutela della maternità e della paternità, indicando le ragioni concrete per cui le prime risultano prevalenti.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione riconosce integralmente il bene della vita richiesto mediante un nuovo provvedimento, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione della controversia; in tale ipotesi le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →