Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33289/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla mandataria della banca per il pagamento di una somma nei confronti di due garanti personali di una società che aveva contratto un mutuo. Gli opponenti avevano contestato, in primo grado e poi in appello, la validità e l’efficacia delle fideiussioni e del contratto di mutuo, deducendo: estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c.; carenza di buona fede nella gestione del credito; nullità del mutuo per mancanza della sottoscrizione della banca; simulazione del mutuo e difetto di causa; nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust; mancata prova del credito e del quantum. In cassazione hanno articolato cinque motivi: 1) nullità del processo e del mandato conferito alla mandataria per asserita indeterminatezza dell’oggetto e carenza di poteri rappresentativi; 2) nullità della sentenza per motivazione apodittica sull’asserito disconoscimento delle copie fotostatiche delle fideiussioni ex art. 2719 c.c.; 3) nullità del contratto di mutuo per mancanza della firma della banca, con richiamo alla disciplina dei contratti bancari e alla forma scritta ad substantiam; 4) in subordine, qualificazione del rapporto come pactum de non petendo ad tempus per difetto di traditio della somma mutuata e difetto di prova del credito; 5) erroneo rigetto dell’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., con contestazione del dies a quo individuato dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le questioni sostanziali prospettate, perché ha ritenuto il ricorso inammissibile sotto più profili. Ha evidenziato, in particolare, la carenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti e la violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, per genericità dei richiami a documenti, atti e deduzioni difensive e per mancata puntuale indicazione del contenuto delle norme asseritamente violate e del loro confronto con la sentenza impugnata. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    La questione della decadenza della fideiussione non è stata scrutinata nel merito, perché i motivi sono stati dichiarati inammissibili; la Corte richiama la norma solo come oggetto delle censure.

  • art. 2719 c.c.

    Invocato dai ricorrenti sul disconoscimento delle copie fotostatiche; la Corte non entra nel merito della questione per inammissibilità del motivo.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del mutuo per mancanza della sottoscrizione della banca.

  • art. 117 T.U.B.

    Richiamato dai ricorrenti per affermare la necessità della forma scritta e per contestare la validità del contratto non firmato dalla banca.

  • art. 183 c.p.c.

    Citate le preclusioni processuali relative alle allegazioni introdotte nelle memorie di parte.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte d’appello aveva ritenuto preclusa la produzione tardiva dello schema ABI e l’ordine di esibizione richiesto solo in appello.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione puntuale degli atti e documenti rilevanti e del loro contenuto.

  • art. 369 c.p.c.

    Occorre indicare in modo idoneo la fase del processo in cui i documenti e gli atti su cui il ricorso si fonda sono stati prodotti o formati.

  • art. 360 c.p.c.

    Per il vizio di violazione di legge il ricorrente deve indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure processuali sono scrutinabili solo se articolate in modo specifico e autosufficiente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale per sostenere la nullità del processo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale per sostenere la nullità del processo.

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel dedurre la nullità del mandato processuale conferito alla mandataria.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il vizio di rappresentanza non sarebbe sanabile.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per dedurre l’indeterminatezza dell’oggetto del mandato/procura.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato come norma sulla nullità del negozio asseritamente viziato.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato per sostenere l’applicabilità delle norme sul contratto agli atti unilaterali.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato nel motivo subordinato sul mutuo e sulla traditio della somma.

  • art. 1814 c.c.

    Invocato per sostenere che, senza effettiva disponibilità della somma, non vi sarebbe mutuo valido.

  • art. 1834 c.c.

    Richiamato nel motivo subordinato in tema di disponibilità delle somme e rapporto bancario.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato nel motivo subordinato sul collegamento con il conto corrente e sulla movimentazione delle somme.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per lamentare il difetto di prova del credito e del quantum da parte della banca.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per individuare il momento di decorrenza del termine di decadenza ex art. 1957 c.c.

  • art. 1370 c.c.

    Invocato per sostenere l’interpretazione del modulo bancario in senso favorevole ai garanti.

  • art. 10 T.U.B.

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di inquadrare la disciplina del rapporto bancario.

  • art. 115 T.U.B.

    Richiamato dai ricorrenti insieme all’art. 117 T.U.B. nella censura sulla forma del mutuo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria ma completa e intellegibile dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda senza consultare atti esterni o la sentenza impugnata.
  • Il requisito di autosufficienza impone al ricorrente di riprodurre o indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui fonda le censure, precisando dove essi siano stati prodotti nel giudizio di merito.
  • La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede non solo l’indicazione della norma asseritamente violata, ma anche la puntuale illustrazione del suo contenuto precettivo e il confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Censure generiche, o basate su richiami solo sommari a documenti e deduzioni difensive, non consentono il controllo di legittimità e determinano l’inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non affronta nel merito le questioni sostanziali relative alla validità del mutuo, delle fideiussioni o alla decadenza ex art. 1957 c.c., limitandosi a rilevare i vizi formali dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoFideiussioneInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.