Cassazione Penale, Ordinanza n. 29822/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino, irrogando la pena di anni uno e mesi due di reclusione per una violazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, commessa nel mese di agosto 2019, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando inosservanza dell'art. 533 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che non sarebbero stati indicati gli elementi di prova idonei a escludere il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che la censura era generica e priva dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta; inoltre, ha escluso la sussistenza del vizio motivazionale, richiamando il contenuto della sentenza impugnata, ove risultavano puntualmente indicati gli elementi a carico relativi agli episodi del 5 e del 14 agosto 2019.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne rielabora il contenuto, ma ne prende atto come titolo del reato contestato.
Aggravante esclusa dalla decisione di merito confermata in cassazione.
La doglianza di ricorso invocava l'inosservanza della regola decisoria dell'affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non fondato.
La Corte esclude che dalla sentenza impugnata emergano elementi tali da imporre il proscioglimento immediato.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo apodittico la violazione dell'art. 533 c.p.p. e il vizio di motivazione, senza indicare specificamente le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando dalla sentenza impugnata risultano esposti in modo puntuale gli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità.
- La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere accolta in sede di legittimità se la motivazione della decisione di merito dà conto, in modo non manifestamente illogico, degli elementi a carico e non emergono cause di immediata evidenza liberatoria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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