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Sentenza

Sentenza del 14/01/2022 n. 986 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dei soci rigettando le cartelle di pagamento notificate a seguito della cancellazione della società T. s.r.l. L'Agenzia sosteneva che, per effetto dell'estinzione della società, i soci sono legittimati passivi e responsabili dei debiti IVA sociali (richiamando art.36 DPR n.602/1973 e le norme del codice civile), nonché che i soci non potevano contestare l'esistenza dell'obbligazione tributaria ormai definitivamente accertata (richiamando D.Lgs. n.546/1992, art.19, comma 3).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, pur essendo i soci legittimati passivi per i debiti della società cancellata, la pretesa nei loro confronti è comunque soggetta ai limiti previsti dall'art.2495 c.c.: il creditore che agisce contro i soci deve dimostrare che, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata una ripartizione dell'attivo e che il singolo socio abbia effettivamente riscosso una quota. Ha altresì precisato che la responsabilità prevista dall'art.36 DPR n.602/1973 è autonoma e concettualmente distinta (fondata su specifici presupposti di assegnazione/distribuzione) e che il socio, anche se l'accertamento è definitivo nei confronti della società, può sollevare contestazioni riguardanti le condizioni e i limiti di responsabilità imposti dall'art.2495 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi"

    La Corte interpreta questa norma come fonte del limite di responsabilità dei soci: il creditore che agisce contro il socio deve provare che vi sia stata distribuzione dell'attivo e che il socio abbia effettivamente riscosso una quota risultante dal bilancio finale di liquidazione; tale eccezione può essere opposta dal socio nella procedura di iscrizione a ruolo e nella contestazione della cartella.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 36, comma 3

    "I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al comma 1 nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile"

    La Corte chiarisce che la responsabilità prevista da questa norma è autonoma e non costituisce un effetto successorio automatico dei debiti tributari: essa richiede presupposti fattuali distinti (assegnazioni/assegnazioni nei due periodi d'imposta precedenti o in liquidazione) e anche tale responsabilità richiede prova da parte dell'Amministrazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3

    Richiamata dall'Agenzia per sostenere che, essendo definitivo l'accertamento societario, i soci non potevano contestare l'esistenza dell'obbligazione; la Corte ha però affermato che, pur essendo legittimati passivi i soci per effetto dell'effetto successorio, essi possono comunque opporre eccezioni relative ai limiti di responsabilità stabiliti dall'art.2495 c.c., dunque possono contestare aspetti non sulla genesi dell'accertamento societario ma sulla propria responsabilità concreta.

  • art. 2909 c.c.

    Citato nella doglianza iniziale dell'Agenzia ma non risolutivo: nessuna violazione di tale norma rilevata alla stregua delle argomentazioni della sentenza impugnata.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    Men- zionato nel ricorso originario ma non decisivo per la Corte, che si è concentrata sui rapporti tra art.2495 c.c. e art.36 DPR n.602/1973.

Massime di principio

  • La cancellazione della società non annulla automaticamente i rapporti debitori: i soci possono essere legittimati passivi per i debiti sociali, ma la loro responsabilità è regolata dai limiti civilistici (art.2495 c.c.).
  • Il creditore che intende agire contro i soci dopo la cancellazione deve provare le condizioni di fatto che giustificano la pretesa nei loro confronti, in particolare l'esistenza di una distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione e l'effettiva riscossione da parte del singolo socio.
  • La responsabilità fiscale prevista dall'art.36 DPR n.602/1973 è autonoma e richiede presupposti specifici (assegnazioni nei due periodi d'imposta precedenti o in liquidazione): anche questa forma di responsabilità richiede prova da parte dell'Amministrazione.
  • Anche se l'accertamento fiscale è divenuto definitivo nei confronti della società, il socio destinatario della cartella può eccepire i limiti e le condizioni della propria responsabilità (non può invece rimettere in discussione la regolarità formale dell'accertamento societario salvo vizii proprie della cartella).
  • Linee operative: prima di iscrivere a ruolo e notificare cartelle ai soci dopo la cancellazione la PA dovrebbe verificare e documentare l'escussione/inutilità di soddisfazione sul patrimonio sociale e/o la concreta distribuzione dell'attivo; il socio dovrà documentare l'assenza di ripartizione o di riscossione personale per difendersi efficacemente.

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