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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17108/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società e alcuni soggetti che avevano prestato garanzia personale e agivano anche quali eredi del debitore originario hanno impugnato in cassazione la sentenza d'appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, li aveva condannati in solido al pagamento di somme dovute in forza di tre rapporti: il saldo di un conto corrente e due finanziamenti. Con il primo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 2 l. n. 287/1990, 1418, 1419, 1421 e 2697 c.c., sostenendo la nullità della fideiussione per asserita coincidenza con lo schema ABI censurato per intesa anticoncorrenziale, e lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente richiesto la prova che le clausole contrattuali fossero lo sbocco della specifica intesa accertata dall'Autorità e avesse escluso la nullità ritenendo che il contratto fosse anteriore alla diffusione del modello ABI e al provvedimento dell'Autorità. Hanno inoltre prospettato la nullità della garanzia e, come conseguenza, la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 1283, 1284, 1418, 1421 e 2697 c.c. nonché degli artt. 117 e 120 TUB, censurando la sentenza nella parte relativa al saldo di conto corrente per mancata specifica approvazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e per omessa rilevazione d'ufficio della nullità degli interessi così capitalizzati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nullità delle fideiussioni per intesa anticoncorrenziale presuppone che il contratto a valle sia riconducibile a un'intesa illecita già materialmente posta in essere prima del negozio impugnato; nel caso concreto il contratto risaliva al 1996-1997, mentre il modello ABI richiamato come illecito era successivo, sicché mancava il presupposto temporale della dedotta nullità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi era coperta da giudicato interno: la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello incidentale sul punto, escludendo quindi sia l'omessa pronuncia sia il potere di rilevarla d'ufficio. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 287/1990

    Le intese anticoncorrenziali vietate possono determinare la nullità dei contratti "a valle" solo se l'intesa illecita sia stata materialmente posta in essere prima del negozio denunciato come nullo.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato come norma sulla nullità del contratto, ma la nullità dedotta è esclusa per difetto del presupposto fattuale-temporale.

  • art. 1419 c.c.

    Norma evocata dalla parte ricorrente in tema di nullità parziale, senza accoglimento della censura.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per il potere di rilevazione d'ufficio della nullità, non riconosciuto nel caso della capitalizzazione per effetto del giudicato interno.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato in tema di onere della prova sulla riconducibilità delle clausole all'intesa anticoncorrenziale.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato quale conseguenza della dedotta nullità della fideiussione; la censura resta assorbita dal rigetto del primo motivo.

  • art. 1283 c.c.

    Censurato in relazione alla capitalizzazione degli interessi sul conto corrente.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1283 c.c. nella doglianza sugli interessi capitalizzati.

  • art. 117 TUB

    Invocato dalla parte ricorrente per contestare la validità delle condizioni contrattuali sugli interessi.

  • art. 120 TUB

    Invocato dalla parte ricorrente in tema di capitalizzazione degli interessi.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La nullità dei contratti stipulati "a valle" di un'intesa anticoncorrenziale richiede che l'intesa illecita sia già stata materialmente posta in essere prima della conclusione del contratto contestato; non è sufficiente la mera successiva emersione o accertamento dell'intesa.
  • Quando la questione relativa a una clausola contrattuale è stata definitivamente preclusa dal giudicato interno, il giudice di legittimità non può esaminare la censura sotto il profilo dell'omessa pronuncia o del rilievo officioso della nullità.
  • La deduzione della nullità di una garanzia fideiussoria per conformità a modelli censurati antitrust deve confrontarsi con il dato temporale della stipulazione del singolo contratto e con la prova della concreta riconducibilità delle clausole all'intesa vietata.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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