Cassazione Penale, Sentenza n. 46962/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revocazione della confisca patrimoniale (autovettura, appartamento, motociclo e saldi di conti correnti) disposta in via disgiunta e divenuta definitiva. Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 28 del d.lgs. 159/2011, al principio di legalità (art. 673 c.p.p.), al divieto di ne bis in idem (art. 7 CEDU e art. 4 Protocollo n. 7), sostenendo che la sua assoluzione definitiva dal reato associativo ex art. 416-bis c.p. imponeva automaticamente la revoca della confisca perché veniva meno la base legale della misura patrimoniale; in alternativa si sosteneva che l'assoluzione costituiva un limite vincolante alla valutazione del giudice della prevenzione
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'assoluzione penale non sia equivalente all'abrogazione o alla dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice e quindi non determina automaticamente la revoca della confisca. È richiamata l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione: la revoca ex art. 28, lett. b) d.lgs. 159/2011 è obbligatoria solo quando i fatti accertati con sentenze penali definitive escludano in modo assoluto i presupposti della misura di prevenzione. Nel caso concreto la Corte ha valutato le sentenze di assoluzione (anche se emesse ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.) e ha ritenuto che dagli elementi acquisiti risultasse la qualità di "persona di fiducia" del Pirrotta, incaricata della riscossione del pizzo e quindi la sua appartenenza/contiguità al gruppo mafioso; pertanto la pericolosità sociale è stata ritenuta sussistente e la confisca non revocata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 28 (revoca)
La revoca della confisca è obbligatoria solo se la sentenza penale definitiva sopravvenuta esclude in modo assoluto i presupposti per l'applicazione della confisca; l'assoluzione non produce automaticamente la revoca salvo identità fattuale con il fondamento della misura di prevenzione
codice penale - art. 416-bis (associazione di tipo mafioso)
L'assoluzione dal reato associativo non equivale all'eliminazione della possibilità per il giudice di prevenzione di valutare la pericolosità sociale; la fattispecie penale rimane definita dalla legge e non viene cancellata dall'accertamento di insufficienza probatoria in un singolo processo
codice di procedura penale - art. 530, comma 2
art. 530, comma 2, c.p.p.
L'assoluzione pronunziata ai sensi dell'art. 530, comma 2 (per non aver commesso il fatto o per non sussistere il fatto?) non impedisce automaticamente l'utilizzo dei fatti accertati per valutazioni preventive se quegli stessi fatti non escludono in termini assoluti la pericolosità
codice di procedura penale - art. 673
Invocato dal ricorrente come principio di legalità che dovrebbe imporre la revoca automatica; la Corte ha escluso l'equiparazione fra sentenza di assoluzione e abrogazione della norma, affermando che solo la legge (o la sua declaratoria di incostituzionalità) determina l'eliminazione della base normativa della misura
Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Protocollo n. 7, art. 4 (ne bis in idem)
Il principio del ne bis in idem non opera con l'automatismo invocato dalla difesa nel settore delle misure di prevenzione: non basta l'assoluzione penale perché vi sia automaticamente incompatibilità con il giudicato preventivo, salvo identità del fatto posto a base del giudizio
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 1, comma 1, lett. b)
art. 1, comma 1, lett. b)
La nozione di "appartenenza" rilevante per le misure di prevenzione ha portata più ampia rispetto alla partecipazione penale e può ricomprendere condotte isolate o funzionali agli scopi associativi, purché non si riducano a mera contiguità
Sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2019 (richiamata)
La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che incide sui presupposti della misura può richiedere rimedi specifici; la Corte ha affrontato la complessità degli effetti su provvedimenti confisca definitivi e indicato possibili rimedi (revoca o procedure esecutive), ma non equipara questa situazione a una semplice assoluzione
Massime di principio
- L'assoluzione penale definitiva non determina automaticamente la revoca di una misura di prevenzione patrimoniale: la revoca è obbligatoria solo se la sentenza penale esclude in modo assoluto i fatti o il presupposto su cui si fonda la misura
- Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della prevenzione può valutare autonomamente la sussistenza della pericolosità sociale anche alla luce di fatti emersi nel processo penale, salvo che vi sia identità fattuale assoluta con l'oggetto dell'assoluzione
- La nozione di "appartenenza" ai fini delle misure di prevenzione è più ampia della partecipazione penale e può ricomprendere atti funzionali al sodalizio anche se non caratterizzati da vincolo stabile; ciò rende possibile la conferma di misure preventive anche dopo assoluzioni penali quando emerga apporto materiale o di fiducia al gruppo
- Per ottenere la revoca della confisca in presenza di una sentenza assolutoria, il ricorrente deve dimostrare che i fatti esclusi con la sentenza penale corrispondono esattamente e in modo assoluto ai fatti ritenuti a fondamento della misura preventiva
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice dispone rimedi specifici e può portare più facilmente alla revoca/annullamento delle misure definitive; una strategia difensiva ragionevole è puntare, quando possibile, all'evidenziazione di identità fattuale o a rilevanza di profili costituzionali della norma
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46663/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46665/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46666/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46667/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46668/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46669/2022 del 12/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →