Cassazione Civile, Ordinanza n. 22269/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La Questura aveva chiesto al Giudice di Pace di Torino la seconda proroga del trattenimento di un cittadino marocchino presso il CPR di Torino, assumendo la permanenza delle condizioni previste dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, in particolare la necessità di attendere il riscontro della rappresentanza diplomatica marocchina a una richiesta di lasciapassare. Il Giudice di Pace aveva disposto la proroga di ulteriori trenta giorni con motivazione molto sintetica, richiamando integralmente le ragioni della Questura. Il ricorrente ha denunciato, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 15, paragrafi 3, 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che dagli atti non emergevano elementi concreti idonei a far ritenere probabile l'identificazione e che la richiesta di seconda proroga si fondava, in sostanza, sulla mera pendenza di una richiesta di lasciapassare già inoltrata e rimasta inevasa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, per le proroghe successive alla prima del trattenimento dello straniero in CPR, la legge richiede la presenza di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione ovvero la necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio. Nel caso concreto il decreto impugnato non aveva accertato specificamente tali presupposti, limitandosi a recepire per relationem la richiesta della Questura senza esplicitare gli elementi concreti richiesti dalla norma. La Cassazione ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace, rilevando che il termine perentorio per disporre la proroga era già decorso. Quanto alle spese, ha escluso una regolazione nel giudizio di legittimità e ha indicato che la liquidazione dovrà avvenire davanti al Giudice di Pace ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, compresa la disciplina interna e unionale richiamata dalla parte ricorrente
art. 15, paragrafi 3, 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE
la proroga del trattenimento è ammessa solo nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina europea sul rimpatrio
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
"la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (...) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio"
per le proroghe successive alla prima non basta un generico richiamo all'attività amministrativa in corso; occorre che il giudice dia conto di elementi concreti e specifici che integrino i presupposti legali
art. 13 Cost.
la limitazione della libertà personale dello straniero trattenuto è coperta da riserva assoluta di legge, con conseguente assenza di discrezionalità amministrativa oltre i limiti normativi
art. 382, comma 3, ult. parte, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando, per il decorso del termine perentorio, non residua alcun potere del giudice di provvedere sulla proroga
il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati con apposita istanza al giudice del procedimento
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
nel giudizio di cassazione la liquidazione dei compensi avviene secondo le regole speciali richiamate dalla Corte
la norma sulla condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale
Massime di principio
- Il trattenimento dello straniero ai fini del rimpatrio incide su un diritto inviolabile e può essere prorogato solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, senza margini di discrezionalità amministrativa al di fuori dei presupposti normativi.
- Per le proroghe successive alla prima del trattenimento in CPR, il giudice deve verificare e motivare in modo specifico l'esistenza di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure rendano necessario organizzare le operazioni di rimpatrio.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il provvedimento giudiziale consente comunque di ricostruire gli elementi concreti posti a base della decisione; non è sufficiente un mero rinvio apodittico alle ragioni dell'autorità di polizia.
- Quando, per il decorso del termine perentorio, non sussiste più il potere di disporre la proroga del trattenimento, la cassazione può avvenire senza rinvio.
- In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione dei compensi e delle spese del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22219/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22221/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22223/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22231/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22233/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22235/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →