Cassazione Civile, Ordinanza n. 27812/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando il decreto del tribunale che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo. Ha ritenuto che il credito azionato fosse sorto verso la società cessionaria e non verso il fallimento, con conseguente legittimità del rigetto dell'insinuazione. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'azienda sanitaria aveva chiesto, in sede di opposizione allo stato passivo, l'ammissione ultratardiva di un credito da ripetizione di indebito pari a euro 207.781,15. Il credito derivava dal pagamento, eseguito nel 2015 in favore della società cessionaria dell'azienda, di somme che l'ente sosteneva di aver già in parte estinto in favore della fallita originaria creditrice. Secondo la ricorrente, la domanda non era soggetta alla decadenza di cui all'art. 101 l.fall. perché il credito si sarebbe compiutamente determinato solo dopo la sentenza revocatoria del 2017 che aveva reso inefficace la cessione d'azienda e restituito l'azienda alla procedura. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ricondotto il credito ai debiti della cessionaria e omesso di considerare che il credito era divenuto esigibile verso il fallimento solo dopo la sentenza revocatoria; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 115 c.p.c. e 104-bis l.fall., lamentando che il tribunale avesse negato un effetto di retrocessione dell'azienda nonostante il giudicato sulla restituzione e avesse mal applicato la disciplina della retrocessione nel fallimento. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha escluso il vizio di ultrapetizione, chiarendo che il giudice può qualificare autonomamente i fatti e il rapporto dedotto; ha affermato che il rigetto dell'azione revocatoria comporta solo inefficacia relativa dell'atto, non retrocessione del bene; ha soprattutto rilevato che il diritto alla ripetizione di indebito era sorto nei confronti della cessionaria, non della fallita, perché il pagamento era stato effettuato alla cessionaria stessa. Per questa ragione la domanda era correttamente respinta, indipendentemente dall'ultratardività.
Norme richiamate
richiamato come termine decadenziale per l'insinuazione al passivo; la Corte osserva che la questione della ultratardività non è dirimente perché il credito è comunque insussistente verso il fallimento.
è la norma che fonda la ripetizione dell'indebito azionata dall'ente; il diritto sorge verso il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito.
disciplina l'opposizione allo stato passivo proposta contro il rigetto della domanda di ammissione.
invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte ribadisce che il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati e non viola il principio corrispondenza chiesto-pronunciato se non attribuisce un bene diverso da quello domandato.
la censura è dichiarata inammissibile perché manca l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
invocato con riferimento al giudicato sulla sentenza revocatoria; la Corte nega che tale giudicato comporti retrocessione dell'azienda oltre l'inefficacia relativa dell'atto revocato.
richiamato dalla ricorrente per dedurre mancata considerazione della prova documentale; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti.
art. 104-bis, ultimo comma, l.fall.
menzionato dalla ricorrente come disciplina della retrocessione nel caso di affitto di azienda; la Corte precisa che non è la ratio decidendi del decreto e che il caso riguarda la cessione d'azienda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce a una parte un bene della vita diverso o maggiore rispetto a quello domandato; non sussiste quando il giudice qualifica autonomamente i fatti allegati e applica una diversa ricostruzione giuridica del rapporto.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni difensive o di valutazioni giuridiche delle parti.
- L'accoglimento di una revocatoria ordinaria o fallimentare determina l'inefficacia relativa dell'atto revocato, finalizzata alla reintegrazione della garanzia patrimoniale dei creditori, ma non comporta di per sé una retrocessione del bene trasferito.
- La legittimazione passiva in ripetizione di indebito spetta al soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito; se il pagamento è stato eseguito verso un terzo cessionario, il credito nasce nei confronti di quest'ultimo e non dell'originario cedente o della sua procedura fallimentare.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la questione della tardività può restare assorbita quando il credito è comunque insussistente nei confronti della massa fallimentare.
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