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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01507/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Alcuni dipendenti di una società ferroviaria, addetti con qualifica di capo treno, avevano chiesto che nella retribuzione dovuta durante le ferie fossero incluse alcune voci erogate in via ordinaria durante il servizio: in particolare l'incentivo per attività di scorta e quello per attività di riserva, previsti dalla contrattazione aziendale, mentre era stata esclusa l'indennità per attività di controlleria. Il tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, e la corte d'appello aveva confermato il diritto al computo delle due voci riconosciute, valorizzando la nozione euro-unitaria di retribuzione feriale e la connessione di tali compensi con le mansioni e lo status professionale dei lavoratori. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse attribuito alla giurisprudenza UE un'efficacia vincolante non correttamente riferita e che la disciplina interna derivante da direttive diverse non imponesse quella soluzione; 2) violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, assumendo che la contrattazione collettiva avesse escluso quelle voci dalla retribuzione feriale; 3) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, deducendo che il diritto dell'Unione richiederebbe solo una retribuzione non dissuasiva dal godimento delle ferie, non necessariamente identica a quella ordinaria, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla CGUE. I lavoratori hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente. Ha richiamato precedenti di legittimità in controversie analoghe e ha ribadito che la retribuzione dovuta durante le ferie, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretata dalla Corte di giustizia, comprende ogni importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore. Ha ritenuto corretta la valutazione della corte d'appello, che aveva accertato la continuatività dei compensi e la loro incidenza non marginale, nonché la loro pertinenza alle mansioni di capo treno e la potenziale funzione dissuasiva della loro esclusione in ferie. È stato inoltre escluso il rinvio pregiudiziale, poiché la questione risultava già chiarita dalla giurisprudenza europea e la verifica concreta dell'inclusione o meno di specifiche indennità nel computo della retribuzione feriale spettava al giudice nazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari, e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 della direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione feriale deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere gli importi pecuniari collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, per evitare effetti dissuasivi sul godimento delle ferie.

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    È richiamato quale norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite.

  • art. 36 Cost.

    È evocato dalla ricorrente come parametro della retribuzione adeguata anche nel periodo feriale.

  • art. 2109 c.c.

    È richiamato quale base della disciplina delle ferie retribuite e della loro fruizione.

  • art. 20 dell'accordo aziendale Trenord dell'11.3.2015

    È interpretato nel senso di non escludere, in concreto, le voci retributive connesse alle mansioni di scorta e di riserva dal computo della retribuzione feriale.

  • art. 54.2 del contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012

    È utilizzato per qualificare le attività di scorta e di riserva e il loro collegamento alle mansioni dei capi treno.

  • art. 28 punto 2 lett. c del cod.civ.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie

    È richiamato per affermare che il servizio di riserva è considerato lavoro effettivo del personale mobile turnista.

  • art. 91 cod.proc.civ.

    Fondamento della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel periodo di ferie annuali il lavoratore deve percepire una retribuzione che, per struttura e consistenza, non sia idonea a dissuaderlo dall'esercitare il diritto al riposo; vanno quindi incluse le voci economicamente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale.
  • La verifica dell'inclusione di una specifica indennità nella retribuzione feriale richiede un accertamento concreto sulla natura della voce, sulla sua continuità, sulla sua incidenza economica e sul nesso con la prestazione lavorativa tipica della qualifica.
  • La contrattazione collettiva può disciplinare la retribuzione feriale, ma l'interpretazione delle clausole collettive deve essere letta in coerenza con la disciplina eurounitaria sulle ferie retribuite e con la finalità di non scoraggiare la fruizione del riposo annuale.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando il principio eurounitario applicabile sia già stato chiarito e resti solo da compiere la valutazione del caso concreto, riservata al giudice nazionale.
  • L'esclusione di voci retributive ordinarie, continuative e significativamente incidenti sul trattamento economico può integrare una riduzione idonea a incidere sul diritto effettivo alle ferie retribuite.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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