Cassazione Civile, Ordinanza n. 13922/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per omessa dichiarazione e omesso versamento relativo all’anno 2009, concernente alcune aree edificabili detenute dalla contribuente. In appello e poi in cassazione l’associazione ha sostenuto che l’atto fosse invalido perché recava soltanto la firma a stampa del funzionario responsabile, senza firma autografa, e perché mancava l’indicazione della fonte dei dati utilizzati per l’accertamento. Con l’unico motivo di ricorso ha denunciato violazione dell’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995, sostenendo che, per gli atti formati con sistemi automatizzati, la sostituzione della firma autografa con la sottoscrizione a stampa sarebbe legittima solo se il provvedimento dirigenziale indichi necessariamente sia il nominativo del funzionario responsabile sia la fonte dei dati, e che l’omissione di tale indicazione renderebbe nullo l’atto per vizio di sottoscrizione. La ricorrente ha anche contestato la lettura della CTR, che aveva ritenuto non decisiva la mancata indicazione della fonte dei dati nello stesso provvedimento richiamato dalla contribuente, osservando che tale indicazione avrebbe potuto essere contenuta in un diverso atto dell’ente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR non avesse affatto considerato irrilevante la fonte dei dati, ma avesse correttamente affermato che l’indicazione della stessa non deve necessariamente comparire nello stesso atto firmato a stampa, potendo risultare da altro provvedimento dell’ente. Inoltre ha osservato che il motivo era carente di specificità, perché non si confrontava davvero con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha poi escluso che l’omissione dedotta integrasse nullità della sottoscrizione dell’avviso, poiché incide semmai sulla provenienza e attendibilità dei dati, non sulla riferibilità dell’atto all’ente, che nel caso non era contestata. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva del Comune; è stato dato atto altresì dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura era proposta come violazione di legge sostanziale, ma è stata ritenuta non adeguatamente specifica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 1, comma 87, l. 28 dicembre 1995, n. 549
La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonchè la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale
La norma contiene due regole distinte: la sostituzione della firma autografa con il nominativo stampato sugli atti automatizzati e l’obbligo di indicare in un apposito provvedimento dirigenziale il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati. Tale disposizione non impone che queste indicazioni siano tutte contenute nel medesimo atto firmato a stampa, né richiede, a pena di nullità, un unico provvedimento contenente entrambe.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei tributi locali, la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile è legittima per gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, purché il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati risultino da un apposito provvedimento dirigenziale.
- L’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995 non impone che la fonte dei dati sia riportata nello stesso avviso di accertamento firmato a stampa; essa può essere contenuta in un diverso atto dell’ente, se agevolmente conoscibile.
- La mancata indicazione della fonte dei dati non coincide automaticamente con un vizio di sottoscrizione dell’atto impositivo: il profilo attiene piuttosto alla provenienza e attendibilità dei dati utilizzati.
- In cassazione, il motivo deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il ricorrente attribuisce al giudice di merito una tesi diversa da quella effettivamente adottata, la censura difetta di specificità.
- Quando non è contestata la riferibilità dell’atto all’ente impositore, il difetto di indicazione della fonte dei dati non è di per sé idoneo a travolgere la validità dell’accertamento.
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